sabato 16 marzo 2013

Perché bocciamo il nuovo metodo tariffario per il servizio idrico 2012-2013 e ne chiediamo il ritiro.


Il 28 dicembre scorso l’Autorità Nazionale per l’Energia Elettrica ha approvato un nuovo metodo tariffario transitorio (MTT) per calcolare le nostre future bollette dell’acqua. Questo nuovo metodo rende ancor meno trasparente le modalità di definizione delle tariffe per l’erogazione del servizio idrico.
Infatti, secondo il vecchio metodo tariffario, la tariffa era costituita da tre voci: a) costi operativi + b) costi di ammortamento annui + c) remunerazione del capitale.
Il nuovo metodo tariffario prevede invece quattro voci: a) costi delle immobilizzazioni (dati dalla somma: a1. oneri finanziari + a2. oneri fiscali + a3. quote di ammortamento degli investimenti) + b) costi della gestione efficientabili + c) costi della gestione non efficientabili + d) (eventuale) anticipazione per il finanziamento di investimenti.

Il nuovo metodo di calcolo della tariffa sull’acqua:
  1. viola l’esito referendario perché ripristina la remunerazione del capitale investito. Infatti, la voce “oneri finanziari” (a1) è calcolata come remunerazione del capitale e non come spesa per interessi sul capitale preso a prestito dalle banche. Nella formula degli “oneri finanziari” prevista dal nuovo metodo si applica al capitale immobilizzato netto (dato dalla somma: capitale proprio + capitale preso a prestito) una percentuale media nazionale pari al 6,4%. Il capitale immobilizzato netto è, con alcuni correttivi, equivalente al capitale investito su cui il precedente metodo applicava il 7% di percentuale di remunerazione, percentuale abrogata dalla maggioranza assoluta del popolo italiano con il referendum.
  2. prevede che nella quota di ammortamento degli investimenti (a.3) siano conteggiati anche gli investimenti effettuati con finanziamenti pubblici a fondo perduto: ma tali investimenti sono già stati pagati con la fiscalità generale e quindi i cittadini si trovano a pagare due volte per gli stessi investimenti!
  3. permette alle aziende erogatrici del servizio idrico di inserire in tariffa una voce (eventuale) a copertura di futuri (eventuali) investimenti: ma la tariffa è il corrispettivo di un servizio realmente effettuato e non può essere una “scommessa” sul futuro!
  4. ‘spalma’ la quota di ammortamento degli investimenti su un periodo di tempo più lungo (in alcuni casi, doppio) rispetto a quanto previsto dal precedente sistema di calcolo. Di conseguenza la quota di ammortamento annuale inserita in tariffa si riduce (perché il valore degli investimenti viene suddiviso per un maggior numero di anni), ma, al contempo, gli investimenti si ripagano con tempi più lunghi e ciò potrebbe seriamente disincentivare i soggetti gestori del servizio idrico a effettuare gli investimenti.
  5. abolisce il precedente limite massimo di incremento annuale delle tariffe per l’acqua, che era pari al 5%. Il nuovo metodo, invece, dà la possibilità agli Uffici d’ambito, previa verifica da parte dell’Authority, di aumentare le tariffe anche oltre quel limite di prezzo.

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