alla c.a. dell’Ufficio Segreteria e Protocollo
e p.c. alla c.a. del Prof. Bruno Marchina, Sindaco
Comune di Gussago (Brescia)
oggetto: presentazione osservazioni su variante N.T.A. del P.d.R.
il Consiglio Comunale di Gussago, con delibera n° 40 del 8 luglio 2013, ha adottato la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio.
In data 17 luglio 2013 il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Gussago, Egr. Dr. Arch. Abeni Alessandro, ha dato pubblico avviso del deposito della documentazione relativa alla suddetta variante (prot. n° 19610).
A seguito di quanto detto sopra l’Associazione “Sinistra a Gussago” intende con questa scrittura avanzare le seguenti osservazioni in merito alla variante alle Norme Tecniche di Attuazione - Piano delle Regole del vigente P.G.T. di Gussago, adottata dal Consiglio Comunale di Gussago in data 08/07/2013.
osservazione n° 1)
Poiché la variante proposta all’art. 4 comma 5 N.T.A. P.d.R. rende possibile l’inclusione nel calcolo della percentuale di lotto a verde di qualsiasi superficie pavimentata, purché filtrante, compresi i passaggi veicolari, le superfici destinate a parcheggio e/o posto auto, le superfici destinate a qualsiasi tipo di deposito;
poiché l’esigenza di mantenere l’equilibrio idrogeologico del territorio e contenere l’impatto sull’ambiente dovuto alla progressiva impermeabilizzazione di aree libere rende necessario garantire per ciascun intervento edilizio una percentuale di superficie scoperta e drenante;
poiché, allo scopo di tutelare il suolo ed il sottosuolo e conseguentemente la falda acquifera dalla contaminazione di possibili sostanze inquinanti che percolino dalla superficie, è necessario che le aree filtranti non siano adibite a posto macchina od a qualsiasi tipo di deposito (si vedano le Schede tecniche prodotte, sotto la vigenza dell’art. 3.2.3 del Regolamento Locale di Igiene Tipo, dall’A.R.P.A. Lombardia in merito alla corretta interpretazione di tale norma);
poiché è evidente la minaccia di gravi ricadute sulla qualità dei suoli e delle acque sotterranee causata dalla circolazione di veicoli e dal deposito di materiali su superfici drenanti, le quali rendono impossibile l’intercettazione ed il trattamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate da sostanze inquinanti (benzine, oli, ecc.) rilasciate dai veicoli in transito e dal materiale depositato;
poiché l’abrogazione delle lett. b), c), d) dell’art. 4 comma 5 N.T.A. P.d.R. pare alla scrivente Associazione ideata non per rispondere ad esigenze della popolazione né, tanto meno, per garantire la tutela dell’ambiente, bensì esclusivamente per consentire una più agevole realizzazione dei lavori di urbanizzazione del comparto “Caporalino” (ove, appunto, la superficie drenante è stata calcolata comprendendovi le aree destinate a parcheggio costruite in autobloccanti tipo “erbablock”, il cui uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per altro, si è spesso dimostrato incompatibile con le disposizioni della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che l’art. 4 comma 5 N.T.A. del Piano delle Regole mantenga la seguente dizione: “La percentuale del lotto a verde di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo s’intende al netto: a) di qualsiasi superficie pavimentata; b) dei passaggi veicolari; c) delle superfici destinate a parcheggio e/o posto auto (pavimentate e non); d) delle superfici destinate a qualsiasi tipo di deposito”.
osservazione n° 2)
Poiché la variante all’art. 4 comma 6 N.T.A. P.d.R. elimina la generalizzazione della tutela e conservazione delle alberature ad alto fusto, aventi un diametro superiore a 0,40 m misurato a 1,00 m da terra, esistenti nel territorio comunale, introducendo l’espressione “salvo trovino applicazione i seguenti punti 7 e 8”;
poiché, tuttavia, le disposizioni testuali riportate nei commi 7 e 8 dell’art. 4 non indicano con chiarezza le circostanze sussistendo le quali il Comune può rilasciare autorizzazione al taglio colturale o addirittura all’abbattimento delle suddette alberature, essendo – nel comma 8 – impiegata l’espressione generica “per motivate ragioni”;
poiché, in caso di abbattimento, il Piano delle Regole vigente consente di sostituire le alberature ad alto fusto con altre essenze autoctone, ammettendo così il rimpiazzo di alberi di notevole valore ambientale ed ecologico, pure se facenti parte a pieno titolo del patrimonio ‘storico-monumentale’ del territorio, mediante il trapianto – anche in luoghi differenti da quello in cui è avvenuto l’abbattimento – di esemplari arborei più giovani, meno sviluppati e più esposti alle malattie;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che l’art. 4 comma 6 N.T.A. del Piano delle Regole sia formulato nel modo seguente: “Le alberature ad alto fusto aventi un diametro superiore a 0,40 m misurato a 1,00 m da terra esistenti nel territorio comunale dovranno essere conservate e tutelate, salvo trovino applicazione i seguenti punti 7 e 8” e che, al contempo, i commi 7 e 8 dell’art. 4 indichino esplicitamente le ragioni per cui ed i casi nei quali gli Uffici comunali possano rilasciare autorizzazione al taglio colturale o all’abbattimento delle alberature ad alto fusto.
osservazione n° 3)
Poiché la variante all’art. 4 comma 14 N.T.A. P.d.R. sostituisce, nel primo periodo del capoverso, la congiunzione “ovvero” con le parole “di interventi edilizi che determinano”;
poiché alla scrivente Associazione il senso della norma deducibile dalla nuova dizione del comma non appare inequivocabile;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che il primo periodo dell’art. 4 comma 14 N.T.A. del Piano delle Regole sia formulato nel modo seguente: “La realizzazione di interventi edilizi che determinano variazioni dei percorsi pedonali sarà oggetto d’appositi progetti approvati dagli organi competenti, finalizzati al ripristino dei percorsi stessi”.
osservazione n° 4)
Poiché la variante all’art. 5 comma 1 N.T.A. P.d.R. abroga integralmente, tra l’altro, la lett. c) del comma, eliminando l’obbligo di integrare i piani attuativi ricomprendenti terreni soggetti a coltivazione agricola con la documentazione relativa all’eventuale erogazione di contributi comunitari;
poiché uno dei pilastri della Comunità Europea, fin dalla sua fondazione, è stato costituito dalla cosiddetta P.A.C. Politica Agricola Comune, la quale in decenni di operatività ha sempre perseguito scopi molteplici ed importantissimi, quali, fra i tanti, sostenere a livello comunitario un’agricoltura efficiente sotto il profilo economico ed ecologico, preservare un settore agricolo solido in tutti i territori facenti parte dell’Unione Europea, sviluppare il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusivo delle zone rurali, incentivare una produzione agricola forte e di qualità, proteggere le risorse naturali e, soprattutto, mantenere l’attività agricola in tutti gli Stati dell’Unione Europea;
poiché il perseguimento dei suddetti obiettivi è realizzato dagli organismi dell’Unione Europea anche mediante l’erogazione, diretta o mediata attraverso le Agenzie attive nei singoli Stati dell’Unione, di contributi agli agricoltori (per esempio, aiuti pere compensare gli svantaggi naturali in alcune regioni, aiuti a favore delle organizzazioni di produttori, aiuti per la ricomposizione fondiaria, aiuti per incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, aiuti per l'insediamento dei giovani agricoltori, aiuti al settore zootecnico, eccetera);
poiché in data 15/06/2013 il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il D.d.l. “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”, il cui art. 5 comma 1 impone il divieto di utilizzo per uno scopo diverso da quello agricolo, per almeno cinque anni dall’ultima erogazione, dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti comunitari;
poiché appare grandemente dannoso per la tutela del territorio e dell’ambiente nonché profondamente iniquo nei confronti di tutti i contribuenti europei permettere l’urbanizzazione delle aree agricole per lo sviluppo, a fini esclusivamente agricoli, delle quali i proprietari (aziende agricole o singoli agricoltori) abbiano ricevuto finanziamenti comunitari;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che il primo comma dell’art. 5 N.T.A. del Piano delle Regole mantenga la seguente dicitura: “i piani attuativi ricomprendenti terreni soggetti a coltivazione agricola dovranno essere integrati con la documentazione relativa all’eventuale erogazione di contributi comunitari per l’esercizio dell’attività agricola sui terreni stessi che comportino limitazioni alla trasformazione urbanistica”.
osservazione n° 5)
Poiché la variante all’art. 7 comma 1 N.T.A. P.d.R. aggiunge la seguente deroga: “salvo non emergano elementi istruttori dotati di carattere di specificità tale da consentire l’espressione di particolare motivazione in dissonanza con l’effetto prescrittivo iniziale”;
poiché il tenore letterale complessivo delle frasi aggiunte al comma pare estremamente generico, non essendo esplicitati, neppure in forma esemplificata, i cosiddetti “elementi istruttori dotati di carattere di specificità”;
poiché, conseguentemente, la norma così variata lascerebbe, si ritiene, agli organi competenti un margine di valutazione di detti elementi troppo soggettivo ed indeterminabile in via anticipata da parte degli interessati, rendendo incerta e non uniforme l’applicazione delle disposizioni del Piano delle Regole;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che il primo comma dell’art. 7 N.T.A. del Piano delle Regole mantenga la formulazione attuale: “Tutte le norme contenute nelle presenti disposizioni, con le precisazioni di cui all'articolo 6 delle stesse, hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario”.
osservazione n° 6)
Poiché la variante all’art. 8.1 comma 4 N.T.A. P.d.R. rende possibile derogare la quota d’imposta dell’edificio rispetto alla quota di rilievo dell’area esistente, senza che ciò determini variazione del numero dei piani;
poiché nelle aree caratterizzate da una situazione idraulica ed idrogeologica critica, alla quale la norma in parola fa riferimento, sarebbe più saggio impedire in assoluto qualsiasi edificazione anziché agevolare la cementificazione del territorio consentendo l’innalzamento delle quote delle costruzioni;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che il quarto comma dell’art. 8.1 N.T.A. del Piano delle Regole mantenga la formulazione attuale, potendosi tutt’al più assentire – esclusivamente per una più fluida e corretta lettura del testo – alla soppressione della preposizione “con” ed alla sua sostituzione con la preposizione “ai” (quarto rigo del comma).
osservazione n° 7)
Poiché la variante introdotta all’art. 10.1 comma 3 N.T.A. P.d.R. consente di derogare al divieto di modificare il piano naturale di campagna, qualora si ottenga un atto amministrativo di assenso previa richiesta specifica;
poiché alla scrivente Associazione pare esorbitante assegnare ad un mero atto amministrativo il potere di consentire l’effettuazione di opere così impattanti sul territorio quali, ad esempio, gli sbancamenti (magari in territorio collinare), senza che nella disposizione sia neppure specificato analiticamente in presenza di quali motivazioni stringenti possano autorizzarsi tali stravolgimenti nell’assetto dei suoli;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che l’art. 10.1 comma 3 N.T.A. del Piano delle Regole mantenga la formulazione attuale: “In assenza di interventi edilizi, sono espressamente vietate le modificazioni del piano naturale di campagna, in sbancamento”.
osservazione n° 8)
Poiché la variante introdotta all’art. 10.2 comma 1, lett. b) N.T.A. P.d.R. abroga il limite massimo di 10 mq di superficie relativo alle coperture degli ingressi ed alle pensiline per il ricovero di cicli e motocicli presso le strutture produttive;
poiché è opportuno adottare qualsiasi strumento in grado di favorire lo sviluppo di una mobilità alternativa dei lavoratori e delle lavoratrici verso i luoghi di lavoro, la quale agevoli l’utilizzo di veicoli non inquinanti quali, appunto, i velocipedi;
poiché pare corretto – per quanto attiene alle pensiline menzionate dalla norma – eliminare una limitazione fissata in misura non proporzionale alla grandezza dell’insediamento produttivo;
poiché, tuttavia, appare consigliabile, al fine di evitare una sconsiderata cementificazione dei suoli, regolamentare comunque l’ampiezza massima delle costruzioni assentite negli insediamenti produttivi destinate al ricovero di cicli e motocicli;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che nel testo dell’art. 10.2 comma 1, lett. b) N.T.A. del Piano delle Regole la frase “a condizione che non superino una superficie di 10,00 mq per ogni attività insediata” sia sostituita dalla frase “a condizione che non superino una superficie di 2,00 mq per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a presso l’attività insediata”.
osservazione n° 9)
Poiché la variante introdotta all’art. 10.4 comma 2, lett. d) N.T.A. P.d.R. determina solo la cancellazione dell’aggettivo “aperta” dal testo della disposizione;
poiché è opportuno adottare qualsiasi strumento in grado di favorire lo sviluppo nell’intera comunità di una mobilità alternativa, la quale agevoli l’utilizzo di veicoli non inquinanti quali, appunto, i velocipedi, per gli spostamenti da e verso le proprie abitazioni;
poiché pare corretto – per quanto attiene alle pensiline menzionate dalla norma – eliminare una limitazione fissata in misura non proporzionale alla densità abitativa degli edifici interessati dalla norma stessa;
poiché, tuttavia, appare consigliabile, al fine di evitare una sconsiderata cementificazione dei suoli, regolamentare comunque l’ampiezza massima delle costruzioni assentite negli insediamenti abitativi destinate al ricovero di cicli e motocicli;
poiché non pare ragionevole introdurre una difformità di trattamento fra le due analoghe situazioni rappresentate dall’art. 10.2 comma 1, lett. b) – il quale prevede pensiline di servizio esclusivamente aperte – e dall’art. 10.4 comma 2, lett. d) – ove invece le medesime pensiline per il ricovero di cicli e motocicli possono essere sia aperte sia chiuse;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che nel testo dell’art. 10.4 comma 2, lett. d) N.T.A. del Piano delle Regole sia mantenuto l’aggettivo “aperte” e sia sostituita la frase “a condizione che non superino una superficie di 10,00 mq cadauno” con la frase “a condizione che non superino una superficie di 2,00 mq per ogni nucleo familiare residente nell’edificio”.
osservazione n° 10)
Poiché, a seguito della variante proposta, l’art. 10.5 comma 6 N.T.A. P.d.R. assume una numerazione che appare oggettivamente erronea, ripetendosi per due volte in codesto articolo l’ordinale 3 per designare due commi differenti;
poiché la modifica apportata all’ultimo comma dell’art. 10.5 consente di non considerare, al fine della determinazione del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche esclusivamente di nuova costruzione, purché fronteggianti pareti cieche di edifici;
poiché l’art. 10.6 comma 2 N.T.A. P.d.R., non variato sul punto dalla delibera consiliare n° 40/2013, consente di non considerare, al fine della determinazione del distacco dai confini, sia le cabine elettriche esistenti sia le cabine elettriche di nuova costruzione;
poiché le Norme tecniche di attuazione del vigente Piano delle Regole non distingue fra “cabine elettriche primarie” e “cabine elettriche secondarie”, sebbene siano molto diversa le une dalle altre tanto per le caratteristiche costruttive, quanto per l’ampiezza, quanto per la ampiezza dei campi magnetici prodotti;
poiché la società “Enel Distribuzione S.p.A. ha pubblicato e diffuso da tempo il documento “Linee Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al D.M. 29/05/08. Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche” al fine di semplificare ed uniformare l’approccio al calcolo della distanza di prima approssimazione e della fascia di rispetto dai propri impianti;
poiché in tema di inquinamento da emissioni elettromagnetiche, in mancanza di dati certi sugli effetti a carico della salute umana, è opportuno attenersi ad un rigoroso principio di precauzione;
poiché, proprio per la necessità di rendere il più generalizzate ed estese possibili le misure cautelative a tutela della salute umana, appare inutilmente discriminatorio e penalizzante, per i privati cittadini proprietari di lotti o di edifici prossimi a cabine elettriche, differenziare i criteri di calcolo dei distacchi minimi fra cabina e confini delle proprietà ed i criteri di calcolo dei distacchi minimi fra cabina ed edifici, nonché – per questi ultimi – differenziare ulteriormente i criteri a seconda che la cabina fronteggi pareti cieche o meno;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” suggerisce agli Spett. Uffici comunali di controllare la numerazione progressiva dei commi costituenti l’art. 10.5 N.T.A. del Piano delle Regole e propone che l’ultimo comma di codesto articolo sia riformulato nel modo seguente: “Al fine della determinazione del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche primarie esistenti o di nuova costruzione dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 15 metri dagli edifici e le cabine elettriche secondarie esistenti o di nuova costruzione dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 5 metri dagli edifici”. La scrivente Associazione propone altresì che dal secondo comma dell’art. 10.6 N.T.A. del Piano delle Regole siano cancellate le parole “le cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione così come” e sia, invece, aggiunto al medesimo articolo un comma 2 bis il quale reciti: “Nella determinazione delle distanze dai confini, le cabine elettriche primarie esistenti o di nuova costruzione dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 15 metri dai confini e le cabine elettriche secondarie esistenti o di nuova costruzione dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 5 metri dai confini”.
osservazione n° 11)
Benché l’art. 11 comma 3 N.T.A. P.d.R. non sia interessato dalla proposta di variante in discussione;
poiché il recupero a fini abitativi dei sottotetti permette di realizzare nuove unità abitative senza incrementare il consumo di suolo vergine e contribuisce al riutilizzo di volumi presenti all’interno dei centri storici, ma non valorizzati;
poiché mantenere un rigido rapporto tra nuovi spazi abitativi, ottenuti attraverso il recupero dei sottotetti, ed aree a parcheggio mira ad assolvere alla pressante esigenza urbanistica di garantire la disponibilità di apposite aree (pubbliche e private) di sosta e di parcheggio per ricoverare i sempre più numerosi e diffusi mezzi di locomozione privata, con particolare riguardo per i mezzi veicolari aggiuntivi indotti appunto dall’incremento delle unità abitative;
poiché l’assoluto dovere di salvaguardare l’integrità dei centri storici può dare luogo alla impossibilità di reperire, all’interno dei nuclei di antica formazione, il numero di parcheggi pertinenziali che sarebbe necessario per rispettare il suddetto rapporto, qualora gli interventi di recupero riguardino sottotetti collocati in detti nuclei;
poiché l’art. 11 comma 3 attualmente vigente nel Comune di Gussago ammette, proprio in quest’ultimo caso, la monetizzazione dei parcheggi;
poiché, però, l’art. 11 comma 3 precitato non esplicita la destinazione da riservare alle somme introitate dall’Ente comunale a titolo di monetizzazione dei parcheggi;
poiché in ogni caso si ritiene indispensabile, per mantenere l’equilibrio urbanistico ed evitare potenziali fattori di criticità a carico del traffico urbano, reperire stalli di sosta aggiuntivi in numero adeguato ad offrire sufficiente parcheggio ai mezzi di locomozione ulteriori indotti dall’insediamento di nuovi residenti negli spazi abitativi ottenuti grazie al recupero dei sottotetti;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che il testo dell’art. 11 comma 3 N.T.A. del Piano delle Regole sia integrato con il seguente periodo: “La somma così reperita dovrà essere obbligatoriamente ed esclusivamente destinata alla realizzazione di parcheggi – secondo il parametro quantitativo minimo di 1,00 mq ogni 10,00 mc di volumetria resa abitabile – nelle aree immediatamente limitrofe al nucleo di antica formazione ove l’intervento di recupero del sottotetto viene attuato”.
osservazione n° 12)
Poiché la variante relativa al secondo comma dell’art. 12 N.T.A. P.d.R. limita, ai soli interventi edilizi che realizzino un numero di unità immobiliari superiore a quattro, l’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 60% delle unità immobiliari realizzate aventi superficie utile non inferiore a 60,00 mq;
poiché la previsione di superfici minime degli alloggi è finalizzata ad assicurare caratteristiche di salubrità agli spazi abitativi;
poiché, nell’ambito degli interventi edilizi miranti a produrre più unità abitative, la previsione di una quota percentuale minima di unità abitative aventi una superficie utile di almeno 60,00 mq rappresenta uno strumento normativo efficace per assicurare un patrimonio immobiliare adeguato a rispondere alle esigenze abitative dei nuclei familiari composti da più persone;
poiché non pare ragionevole stabilire un discrimine tra coloro che realizzano interventi volti a dare luogo ad un numero di unità immobiliari superiore a quattro, obbligati all’osservanza della quota percentuali suddetta, e coloro che realizzano interventi edilizi di entità inferiore, non soggetti ad alcun obbligo analogo al precedente;
poiché non sembra sussistere motivo per cui le argomentazioni fin qui esposte non possano valere pure allorquando gli interventi riguardino l’edilizia residenziale pubblica, comunque denominata, o edifici compresi all’interno dei nuclei di antica formazione;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone che al testo dell’art. 12 comma 2, primo capoverso N.T.A. del Piano delle Regole, come configurato a seguito della variante proposta, sia aggiunta la seguente formula: “Nel caso in cui sia assentito un numero di unita immobiliari uguale a 4, la superficie di cui al precedente comma, arrotondata per difetto, dovrà essere garantita nel 50% del numero delle unità abitative previste (il restante 50% potrà avere dimensioni inferiori). Nel caso in cui sia assentito un numero di unita immobiliari uguale a 3 o a 2, la superficie di cui al precedente comma, arrotondata per difetto, dovrà essere garantita in almeno una delle unità abitative previste (le restanti unità abitative potranno avere dimensioni inferiori)”. Si propone altresì l’abrogazione integrale della lett. a) e della lett. b) dell’art. 12 comma 2, secondo capoverso.
osservazione n° 13)
Poiché l’art. 13.12 comma 5 N.T.A. P.d.R., in conseguenza della variante proposta, subordina il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato all’approvazione della Giunta Comunale;
poiché l’approvazione della Giunta Comunale, da sola, non può essere sufficiente ad integrare gli estremi minimi indispensabili per dare corso al rilascio del Permesso di Costruire convenzionato, essendo logicamente necessario, prima di questo, addivenire alla stipula stessa della Convenzione fra le parti;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di esplicitare, nel quinto comma dell’art. 13.5 N.T.A. del Piano delle Regole, la subordinazione del rilascio del Permesso di Costruire convenzionato alla stipula della Convenzione fra le parti, oltreché all’approvazione della Giunta Comunale.
osservazione n° 14)
Poiché l’art. 14.1 comma 1 N.T.A. P.d.R. regolamenta i casi di cessione gratuita all’Ente comunale d’aree per urbanizzazioni e la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, stabilendo a carico del concessionario l’obbligo di impegnarsi ad eseguire tutte le opere necessarie entro un triennio;
poiché possono darsi situazioni in cui l’impegno assunto dal concessionario sia disatteso o in cui il termine triennale non venga rispettato;
poiché dunque pare opportuno rafforzare i termini dell’impegno al quale è chiamato a soggiacere il concessionario nell’ipotesi di realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di integrare il primo comma dell’art. 14.1 N.T.A. del Piano delle Regole, aggiungendovi – dopo la parola “triennio” – la seguente dicitura: “e comunque prima della conclusione delle costruzioni assentite con il permesso di costruire oppure prima della presentazione della richiesta di rilascio del certificato di abitabilità anche parziale per le costruzioni realizzate”.
osservazione n° 15)
Poiché la variante adottata dal Consiglio Comunale il 08/07/2013 abroga integralmente l’art. 14.3 N.T.A. P.d.R. intitolato “Grave insufficienza della rete stradale”, in quanto il tema sarebbe già disciplinato in maniera compiuta dall’art. 36 della legge regionale n° 12/2005;
poiché l’art. 36 L.R. n° 12/2005, specificamente al comma 2, recita “Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del comune, dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”;
poiché la completa soppressione della disposizione dettata dall’art. 14.3 summenzionato potrebbe lasciare senza disciplina specifica la fattispecie rappresentata dalle ipotesi di richiesta di permesso di costruire in mancanza di una rete stradale sufficiente;
poiché non pare impossibile adeguare il dettato normativo dell’art. 14.3 vigente alle prescrizioni sancite dalla legge regionale, evitando in tal modo una drastica soppressione della disposizione di rango comunale;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di adattare il testo del vigente art. 14.3 N.T.A. del Piano delle Regole abrogando soltanto la frase compresa tra le parole “salvo impegno” e la parola “adeguamento” e sostituendola con la seguente formulazione, tratta quasi letteralmente dal dettato della L.R. n° 12/2005: “salvo che il Comune preveda l’attuazione delle opere di adeguamento della rete stradale nel successivo triennio, ovvero che gli interessati si impegnino a procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”.
osservazione n° 16)
Benché l’art. 15.2 N.T.A. P.d.R. non sia interessato dalla proposta di variante in discussione;
poiché l’articolo appena menzionato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole si riferisce esclusivamente alle destinazioni d’uso esistenti dei complessi edilizi – individuate, secondo i differenti casi, in base alla classificazione catastale degli stessi oppure alla definizione contenuta nel titolo abilitativo rilasciato per la loro realizzazione oppure, ancora, ad una semplice autocertificazione – ma non detta una disciplina specifica in merito alle situazioni di cambio di destinazione d’uso degli immobili;
poiché il secondo comma dell’art. 52 L.R. n° 12/2005, come successivamente modificato dalla L.R. n° 4/2008, assoggetta in via generale (con la sola esclusione dei beni culturali) alla procedura della semplice comunicazione tutti i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili non comportanti esecuzione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico sanitaria;
poiché, secondo il combinato disposto dell’art. 51 commi 1 e 1bis e dell’art. 52 stesso, è sempre consentito il passaggio tra l’una e l’altra delle destinazioni d’uso ammesse, principali e compatibili o complementari che siano, senza nessuna limitazione percentuale con il solo limite della inammissibilità delle destinazioni d’uso eventualmente ed esplicitamente escluse dal P.G.T. al fine di evitare possibili danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, all'ambiente ed al paesaggio, ivi incluse la tutela del decoro, del contesto sociale e architettonico, nonché alla salvaguardia e promozione dell'identità e della cultura locale;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di integrare il vigente testo dell’art. 15.2 N.T.A. del Piano delle Regole con la disposizione prescritta dai commi 1, 2, 3, 3bis dell’art. 52 Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12, affinché sia esplicitamente disciplinata la procedura di mutamento delle destinazioni d’uso dei complessi edilizi.
osservazione n° 17)
Benché l’art. 15.3 comma 4.4a punto 2 N.T.A. P.d.R. non sia interessato dalla proposta di variante in discussione;
poiché le prescrizioni, stabilite dalla lett. a) e dalla lett. d) della disposizione, per autorizzare l’insediamento sul territorio comunale di nuovi centri di telefonia in sede fissa – rispettivamente, almeno km 3,00 di distanza misurata in linea d’aria fra un centro di telefonia fissa e l’altro ed un rapporto di un centro di telefonia fissa ogni 15.000 abitanti – paiono eccessivamente restrittive tanto da non consentire, nella pratica, l’esistenza di più di due esercizi commerciali di questo tipo all’interno del Comune di Gussago;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di modificare il testo dell’art. 15.3 comma 4.4a punto 2 N.T.A. del Piano delle Regole adottando le seguenti formulazioni: lett. a) “un centro di nuovo insediamento deve distare da un altro almeno 1.500,00 metri da misurarsi considerandone la distanza in linea d’aria”, lett. d) “i centri di telefonia in sede fissa sono ammessi sul territorio comunale nel numero di uno ogni 5.000 abitanti”.
osservazione n° 18)
Benché l’art. 15.3 comma 4.4d N.T.A. P.d.R. non sia interessato dalla proposta di variante in discussione;
poiché la disposizione citata attiene ai cosiddetti centri commerciali ed è preceduta, all’interno del medesimo articolo da tre disposizioni le quali definiscono, rispettivamente, gli esercizi di vicinato, la media distribuzione di vendita, la grande distribuzione di vendita, classificando tali tre categorie in base alla diversa superficie di vendita posseduta;
poiché il comma 4.4d dell’articolo in parola pare logicamente connesso con i commi 4.4a, 4.4b, 4.4c dell’art. 15.3 nella definizione delle tipologie di esercizi commerciali ammissibili sul territorio gussaghese;
poiché, però, a differenza dei commi precedenti, il comma 4.4d non stabilisce una dimensione minima della superficie di vendita oltre la quale un certo esercizio commerciale può essere definito “centro commerciale”;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” si permette di suggerire ai Vs. Spett.mi Uffici di valutare l’opportunità di integrare i requisiti posti dall’art. 15.3 comma 4.4d N.T.A. del Piano delle Regole mediante l’introduzione di un limite (per es. 1.500 mq), al di sopra del quale possa essere con certezza individuata la presenza di un centro commerciale. Tale limite andrebbe naturalmente calcolato sulla superficie di vendita complessiva ottenuta sommando tutte le superfici di vendita possedute dai singoli esercizi operanti all’interno del centro commerciale.
osservazione n° 19)
Poiché la variante relativa all’art. 15.3 comma 5.5d N.T.A. P.d.R. abroga l’inclusione fra le attività artigianali e industriali del commercio all’ingrosso, degli spedizionieri, delle attività di autotrasporto;
poiché il secondo periodo del comma in oggetto, non interessato dalla proposta di variante, esclude dalla categoria “artigianato e industria” i depositi funzionali alle attività rivolte alla produzione di beni ed alle relative lavorazioni intermedie, qualora vi si svolgano attività di vendita;
poiché, tuttavia, non pare sussistere ragione per escludere dall’elenco delle attività industriali e artigianali tanto le attività di autotrasporto e degli spedizionieri, a motivo del loro notevole impatto potenziale sul circostante contesto territoriale e urbano in cui operano, quanto le attività di commercio all’ingrosso e di vendita, purché il commercio e la vendita concernano i beni prodotti o comunque trattati dall’attività in parola (specialmente nel caso di vendita al dettaglio dei beni prodotti dalle imprese artigiane);
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di abrogare nel secondo periodo dell’art. 15.3 comma 5.5d N.T.A. del Piano delle Regole le parole “purché vi siano escluse attività di vendita” e di mantenere interamente il testo dell’ultimo periodo del comma suddetto: “Sono altresì comprese le attività di autotrasporto e gli spedizionieri, nonché il commercio all’ingrosso”.
osservazione n° 20)
Benché l’art. 15.3 comma 7.7b N.T.A. P.d.R. non sia interessato dalla proposta di variante in discussione;
poiché, in considerazione della lunghezza media dei veicoli privati circolanti oggigiorno, appare insufficiente a garantire adeguati spazi di manovra una superficie di parcamento avente dimensione minima di metri 2,00 per metri 5,00 in caso di spazi in linea in fregio alla viabilità esistente;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di modificare la formulazione racchiusa fra le parentesi riportate ai righi dodicesimo e tredicesimo dell’art. 15.3 comma 7.7b N.T.A. del Piano delle Regole secondo la dicitura seguente: “ovvero di 2,00 m x 6,00 m in caso di spazi in linea in fregio alla viabilità esistente”.
osservazione n° 21)
Poiché la variante introdotta all’art. 16 N.T.A. P.d.R. abroga integralmente il comma 2 relativo ai “Piani paesistici di contesto”, limitandosi a traslare i contenuti della lett. d) di tale comma nella nuova lett. n) aggiunta dalla variante al primo comma del medesimo articolo;
poiché Gussago, nonostante la speculazione edilizia da cui è stata investita negli anni scorsi, è ancora ricca di luoghi sensibili sotto l’aspetto paesaggistico, storico, ambientale, eccetera;
poiché la sensibilità di ciascun sito, ovvero dell’area complessivamente interessata dalle opere progettate, è determinata dalle caratteristiche del sito stesso nonché dai rapporti che esso intrattiene con il contesto paesaggistico con il quale interagisce;
poiché l’incidenza paesistica di un progetto è determinata dall’entità e dalla natura del condizionamento che il progetto stesso esercita sull’assetto paesaggistico del contesto, in ragioni delle dimensioni geometriche di ingombro planimetrico e di altezza, del linguaggio architettonico con il quale si esprime, della natura delle attività che è destinato ad ospitare;
poiché determinare il grado di incidenza paesistica del progetto ossia delle modificazioni che saranno introdotte nei luoghi dalle opere proposte, significa considerare se l’intervento proposto modifica i caratteri morfologici di quel luogo, se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto e rispetto a importanti punti di vista;
poiché è indispensabile ai fini sopra menzionati effettuare un confronto con il linguaggio architettonico e culturale esistente, con il contesto e, evidentemente, con l’edificio oggetto di intervento, per gli interventi sull’esistente, in modo da stabilire il grado di incidenza del progetto rispetto al contesto in cui esso verrà realizzato;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di conservare integralmente il comma 2 dell’art. 16 N.T.A. del Piano delle Regole, disciplinante i Piani paesistici di contesto, potendosi eventualmente ammettere, tutt’al più, lo spostamento della disposizione, contenuta nell’attuale lett. d) comma 2 dell’art. 16, in una nuova lettera da aggiungere al comma 1.
osservazione n° 22)
Poiché, a seguito della variante proposta, all’art. 16 N.T.A. P.d.R. è stata aggiunta una disposizione conclusiva che costringe il proponente il progetto di piano attuativo a depositare tutta la documentazione “in formato digitale compatibile con i software comunali”;
poiché appare eccessivamente penalizzante l’imposizione al proponente il progetto di un adeguamento delle proprie strumentazioni informatiche ai softwares in uso presso gli Spett. Uffici Comunali di Gussago, magari nell’impossibilità per il proponente di conoscere in via anticipata la natura dei programmi informatici comunali;
poiché il cosiddetto formato PDF è uno standard internazionale universalmente conosciuto per la sua capacità di archiviare nel lungo periodo documenti elettronici garantendone la visualizzabilità sempre allo stesso modo, pure a distanza di tempo e con programmi software diversi;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di modificare la formulazione dell’art. 16, ultimo periodo, N.T.A. del Piano delle Regole abrogando le parole “compatibile con i software comunali” e sostituendole con la dicitura “.PDF”.
osservazione n° 23)
Poiché la variante proposta all’art. 17 lett. A comma 3 N.T.A. P.d.R. introduce ex novo il limite dimensionale del 30% della s.l.p., riferita alla singola unità immobiliare, quale limite al di sotto del quale le serre bioclimatiche possono essere considerate locali tecnici e in quanto tali non computabili ai fini volumetrici;
poiché, pur condividendo la volontà di stabilire un limite dimensionale alla superficie delle serre bioclimatiche non computabili ai fini volumetrici, si ritiene la misura percentuale del 30% esorbitante rispetto al conseguimento dei soli scopi di puro risparmio energetico;
poiché il mantenimento di un limite pari al 30% potrebbe indurre nei cittadini la tentazione di proporre interventi designati formalmente come realizzazioni di serre bioclimatiche, ma in realtà surrettiziamente tendenti ad illegittimi ampliamenti dei volumi abitabili degli edifici;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone il dimezzamento del limite introdotto al comma 3 dell’art. 17 lett. A N.T.A. del Piano delle Regole, riducendo detto limite al 15%.
osservazione n° 24)
Poiché il dettato normativo dell’art. 17 lett. C N.T.A. P.d.R. è stato dalla variante integrato con l’aggiunta delle parole “che prevedono edifici di altezza superiore ai due piani”;
poiché però alla scrivente pare che tale formulazione sia troppo generica e possa non attagliarsi adeguatamente a tutte le situazioni concrete in cui vi sia l’esigenza di evitare le ombre portate e di assicurare un idoneo soleggiamento agli edifici più svantaggiati;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di variare il disposto della lett. C dell’art. 17 N.T.A. del Piano delle Regole, inserendo, dopo l’espressione “soleggiamento invernale”, il seguente periodo “La distanza fra gli edifici non può comunque essere inferiore ad una volta e mezza l’altezza complessiva dell’edificio che genera ombre portate”.
osservazione n° 25)
Poiché dal testo dell’art. 17 lett. E comma 3 (comma 2 secondo la nuova numerazione proposta) N.T.A. P.d.R. verrebbe espunto, a seguito della variante adottata, il seguente passaggio: “sentito preventivamente il parere della Commissione Paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all’installazione nel caso di edifici ubicati nei nuclei di antica formazione ed in tutti i casi di valori ambientali elevati”;
poiché l’installazione di condizionatori o di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica sui fronti esterni degli edifici o sulle coperture è in ogni caso potenziale fattore di perturbamento del decoro, dell’aspetto estetico e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale del contesto architettonico in cui tali apparecchiature tecnologiche si inseriscono;
poiché tale pericolo di interferenza è particolarmente rilevante laddove dette apparecchiature tecnologiche debbano essere installate all’esterno di edifici ubicati entro i nuclei di antica formazione od entro siti aventi comunque valore ambientale elevato;
poiché, a causa della variante proposta, la disposizione nulla più prevederebbe per il caso specifico di installazione di condizionatori o altre apparecchiature tecnologiche su edifici posti nei N.A.F. o nei siti di alto valore ambientale;
poiché, invece, la scrivente reputa indispensabile che le Norme Tecniche Attuative stabiliscano un procedimento particolarmente aggravato per consentire l’installazione di tali apparecchiature nelle ipotesi da ultimo illustrate, dovendosi ritenere assolutamente insoddisfacente la mera previsione di un intervento valutativo, comunque mai preclusivo, degli Uffici competenti – senza, tra l’altro, che la norma espliciti quali essi siano – nel solo caso in cui l’installazione avvenga sul versante degli edifici esposto sulla pubblica via, indipendentemente dalla localizzazione di tali edifici;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di mantenere l’attuale dettato dell’art. 17 lett. E comma 3 (comma 2 secondo la nuova numerazione) N.T.A. del Piano delle Regole, con la sola introduzione dell’espressione “vincolante della Commissione Paesaggio, nonché – ove previsto – della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici” nel penultimo rigo del menzionato comma, tra le parole “parere preventivo” e le parole “dovrà essere”, e con la conseguente abrogazione delle parole “lo stesso” nell’ultimo periodo del comma.
osservazione n° 26)
Poiché la variante proposta all’art. art. 18 comma 1 N.T.A. P.d.R. abroga integralmente l’attuale lett. s) relativa agli “ambiti delle aree di salvaguardia”;
poiché pare in ogni caso necessario dotare di disciplina normativa anche quella aree del territorio comunale meritevoli di salvaguardia benché non altrimenti classificabili in una delle categorie previste dal primo comma dell’articolo in parola, ad es. in quanto aree di rilevanza storico archeologica;
poiché è opportuno fornire il Piano delle Regole di norme generali di chiusura, in grado, grazie alla loro caratteristica di generalità, di dare completezza al quadro normativo in materia urbanistica ed edilizia mediante l’espansione della propria applicabilità a fattispecie non astrattamente previste in maniera specifica ma pur possibili nella realtà;
poiché la lett. p) e la lett. q) di tale comma sembrano riferirsi a due situazioni identiche, creando una superflua ripetizione di prescrizioni, laddove rispettivamente vengono presi in considerazione gli “ambiti naturali ed agricoli” e gli “ambiti delle aree agricole”;
poiché nell’art. 18 comma 1 la lett. n) si ripete designando due disposizioni differenti;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di conservare nella sua integrità la lett. s) dell’art. 18 comma 1 N.T.A. del Piano delle Regole, come attualmente vigente, nella quale sono previsti gli “ambiti delle aree di salvaguardia” non altrimenti classificati, propone di abolire nella lett. p) del suddetto comma, come attualmente vigente, le parole “ed agricoli”, suggerisce ai Vs. Spett.mi Uffici di verificare la correttezza della sequenza delle lettere in cui è scandito il comma 1 art. 18 in particolare considerando l’opportunità di distinguere le due lettere n) presenti in esso.
osservazione n° 27)
Poiché la variante proposta all’art. 18 comma 5 lett. d) N.T.A. P.d.R. sopprime il vincolo posto a carico dell’Amministrazione Comunale di destinare esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche, inserite nel piano triennale delle opere ed attuate direttamente dall’Ente Comune, le somme di denaro corrisposte a titolo di servizio pubblico di qualità;
poiché la conservazione di tale vincolo impedirebbe di impiegare i finanziamenti, raccolti grazie ai versamenti di denaro previsti dal quinto comma lett. d), per scopi diversi da quello precipuo di migliorare la situazione urbanistica dell’area in cui è inserito l’intervento edilizio, dotandola di servizi pubblici aggiuntivi e consentendo così che un’operazione privata produca ricadute positive sull’intera collettività;
poiché la stessa collocazione della lett. d) in conclusione del comma 5 dimostra come la monetizzazione dei servizi pubblici di qualità sia già di per sé considerata dall’estensore del Piano delle Regole una opzione alla quale ricorrere solo nel caso di impossibilità di applicazione, parziale o totale, delle alternative poste dalle precedenti lettere a), b), c) del comma in oggetto;
poiché l’eliminazione del vincolo di destinazione ai fondi ricavati dalla monetizzazione dei servizi pubblici di qualità renderebbe impossibile adeguare e migliorare la dotazione generale dei servizi pubblici pure a fronte della realizzazione di nuove opere di urbanizzazione o di nuovi interventi edilizi, realizzazioni che inevitabilmente rendono sempre necessario reperire adeguati servizi pubblici aggiuntivi;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di conservare integralmente l’art. 18 comma 5 lett. d) N.T.A. del Piano delle Regole, mantenendo la dizione “da impegnare nella realizzazione di opere pubbliche inserite nel piano triennale delle opere ed eseguite direttamente dalla Amministrazione Comunale”.
osservazione n° 28)
Benché la variante in discussione non apporti modifiche significative alla tabella illustrata nell’art. 23.2 N.T.A. P.d.R., ad eccezione della sostituzione delle parole “permesso di costruire” con le parole “provvedimento edilizio”;
poiché nella tabella summenzionata il calcolo delle distanze tra edifici non tiene conto del fenomeno delle ombre portate;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di inserire, fra i valori riportati dalla tabella mostrata all’art. 23.2 N.T.A. del Piano delle Regole, il criterio definito sopra all’osservazione n° 24, ossia che la distanza fra gli edifici non può comunque mai essere inferiore ad una volta e mezza l’altezza complessiva dell’edificio che genera ombre portate. La scrivente Associazione, inoltre, si permette di segnalare ai Vs. Spett. Uffici che, nella riproduzione della scritta contenuta nell’ultima cella in basso della colonna più a destra della tabella in oggetto, sono state tralasciate le parole “tavole grafiche”.
osservazione n° 29)
Poiché, a seguito della variante adottata, nell’art. 23.4 comma 1 N.T.A. P.d.R., come attualmente vigente, viene abrogata la lett. a), sopprimendo così l’obbligo, per chi realizzi interventi edilizi di natura residenziale comportanti incremento delle unità abitative, di reperire uno spazio da destinare a posto macchina per ogni alloggio interno al lotto di pertinenza;
benché, su tale argomento, la variante non coinvolga il primo periodo dell’art. 23.4 comma 3 N.T.A. P.d.R., laddove è ammessa senza ulteriori distinzioni la derogabilità delle prescrizioni relativamente agli spazi esterni nel caso di dimostrata impossibilità di reperimento degli stessi;
poiché nel caso di nuove edificazioni non è mai ipotizzabile la sussistenza di una assoluta impossibilità a ricavare posti auto all’interno del lotto interessato dall’intervento (situazione al contrario ben comprensibile allorquando l’intervento sia effettuato su tessuti edificati già esistenti);
poiché, a maggior ragione, nel caso di nuove edificazioni non è mai ipotizzabile la sussistenza di una assoluta impossibilità a ricavare posti auto all’esterno del lotto interessato dall’intervento;
poiché la variante adottata dal Consiglio Comunale modifica il secondo periodo dell’art. 23.4 comma 3 N.T.A. P.d.R. stabilendo che il valore in misura del quale viene incrementato l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria sia dalla Giunta Comunale “approvato” attraverso una deliberazione e non più “determinato”;
poiché quest’ultima variante non evita il rischio di definizioni arbitrarie del valore aggiuntivo, di cui al terzo comma dell’art. 23.4, da parte della Giunta Comunale, nell’ipotesi in cui essa mediante proprie delibere approvi di volta in volta valori differenti a seconda dell’intervento edilizio per il quale è necessario provvedere a monetizzare la mancata realizzazione di spazi esterni da adibire a posto auto;
poiché il quarto comma dell’art. 23.4 N.T.A. P.d.R., pur coinvolto dalla variante in discussione, stabilisce un rapporto fisso tra superficie minima dei parcheggi pertinenziali e volumi realizzati all’interno degli ambiti a destinazione non residenziale, senza tenere conto della diversità di fabbisogno in termini di posti auto rilevabili tra le varie tipologie di ambiti non residenziali;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di conservare, in riferimento alle sole realizzazioni di nuovi interventi edilizi, nella sua integrità la lett. a) dell’art. 23.4 comma 1 N.T.A. del Piano delle Regole, nella sua attuale formulazione: “uno spazio da destinare a posto macchina per ogni alloggio interno al lotto di pertinenza”. Propone, inoltre, che sia conseguentemente conservato nella sua attuale formulazione il secondo comma del medesimo articolo: “i posti macchina di cui al precedente comma 1 lettera b), dovranno essere assoggettati a vincolo di pertinenzialità a favore di ogni singolo alloggio”. Propone altresì di integrare il terzo comma dell’art. 23.4 introducendo, all’inizio della disposizione, la frase “Salvo il caso di nuove costruzioni” ed aggiungendo, nel secondo periodo del medesimo comma, le parole “all’inizio di ogni anno” tra le parole “approvato” e “con deliberazione”. Suggerisce, infine, ai Vs. Spett. Uffici di considerare l’opportunità di adeguare il dettato dell’art. 23.4 comma 4 differenziando il rapporto fra superficie minima dei parcheggi pertinenziali e volumetrie realizzate, a seconda delle differenti tipologie nelle quali sono catalogabili gli ambiti a destinazione non residenziale.
osservazione n° 30)
Benché la variante in discussione non muti affatto né la disposizione contenuta nell’art. 23.5 comma 2 N.T.A. P.d.R. né la disposizione contenuta nell’art. 23.5 comma 7 N.T.A. P.d.R.;
poiché la norma di cui al secondo comma non esplicita il limite percentuale massimo di superficie, rispetto alla superficie dell’edificio principale, ammissibile per la edificazione di accessori alla residenza esterni al perimetro dell’edificio principale stesso;
poiché, pur tenendo conto dei limiti spaziali indicati dalle lett. a) e b) del settimo comma dell’articolo in oggetto, non si comprende la ragione per la quale dovrebbe essere ammissibile che strutture sportive (piscine e campi da tennis) pertinenziali ad edifici esistenti possano essere realizzate in ambiti territoriali diversi da quello in cui è collocato l’edificio al quale pertiene la struttura sportiva;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di aggiungere al testo dell’art. 23.5 comma 2 N.T.A. del Piano delle Regole la seguente dicitura: “fino al limite massimo del 25% della superficie dell’edificio principale”. Propone inoltre di abrogare nell’art. 23.5 comma 7 la frase “anche localizzate in ambiti territoriali diversi”.
osservazione n° 31)
Poiché dall’art. 24.3 N.T.A. P.d.R. “Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale identificati con i nuclei di rilevanza ambientale e paesistica”, a seguito della variante proposta, viene cancellato l’obbligo di sottoporre a preventiva approvazione della Commissione Paesaggio tutti gli interventi edilizi sottoposti a titolo abilitativo di cui sia progettata la realizzazione all’interno degli ambiti definiti nel titolo dell’articolo stesso;
poiché chi scrive giudica opportuno il mantenimento di un elemento di valutazione ulteriore, rispetto a quello eventualmente rappresentato dal parere della competente Soprintendenza, in merito ai potenziali effetti ed all’impatto che un intervento edilizio può esercitare su aree territoriali sensibili per condizioni morfologiche dei suoli ovvero per prossimità a siti di emergente valore paesistico ed ambientale;
l’Associazione “Sinistra a Gussago” propone di conservare integralmente il disposto prescritto dall’ultimo periodo dell’art. 24.3 N.T.A. del Piano delle Regole, mantenendo la dizione “Tutti gli interventi edilizi sottoposti a titolo abilitativo dovranno ottenere l’approvazione della Commissione Paesaggio di cui all’art. 81 della L. R. 11 marzo 2005 n° 12”.
Confidando in un favorevole accoglimento da parte dei Vostri Spett.mi Uffici delle osservazioni e proposte fin qui illustrate, l’Associazione “Sinistra a Gussago” coglie l’occasione per rivolgerVi distinti saluti.
f.to la Presidente dell'Associazione "Sinistra a Gussago"

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