alla c.a. dell’Ufficio Segreteria e Protocollo
e p.c. alla c.a. del Prof. Bruno Marchina, Sindaco
nonché Spett.mo Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune di Gussago,
il Consiglio Comunale di Gussago, con delibera n° 43 del 27 settembre 2010, ha definitivamente approvato gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio del Comune di Gussago, tuttora vigente.
In data 18 settembre 2013 la Società “General Fittings S.r.l.” ha presentato a Codesto Spett.mo Comune specifica richiesta (protocollo n° 24993) di adozione dell’Ambito di trasformazione n° 8.A, ai sensi dell’art. 26 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano.
In data 30 settembre 2013 la Giunta Comunale di Gussago, con delibera n° 191, ha adottato in prima istanza il progetto di urbanizzazione dell’Ambito territoriale di trasformazione n° 8.A, come proposto dalla suddetta Ditta “General Fittings S.r.l.”.
In data 04 ottobre 2013 il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Gussago, Egr. Dr. Arch. Abeni Alessandro, ha dato pubblico avviso del deposito presso lo Spett.mo Ufficio di Segreteria comunale degli atti e degli elaborati costituenti il citato progetto di urbanizzazione relativo all’Ambito di trasformazione n° 8.A (prot. n° 26491).
A seguito di quanto detto sopra l’Associazione “Sinistra a Gussago” intende con questa scrittura avanzare le seguenti osservazioni in merito al programma di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 8.A, come adottato dalla Giunta Comunale di Gussago in data 30/09/2013.
Considerato che l’Associazione “Sinistra a Gussago” in data 02 luglio 2010 ha depositato una osservazione (catalogata al n° 65) al progetto di Piano di Governo del Territorio in riferimento, appunto, all’Ambito di trasformazione n° 8 e che tale osservazione, in sede di valutazione da parte del Consiglio Comunale del 27/09/2010, ha ottenuto il voto di astensione dei consiglieri comunali del gruppo consiliare “Gussago Insieme” allora in carica;
considerato che le riflessioni sviluppate nella citata osservazione mantengono a tutt’oggi il proprio valore e vengono pertanto qui appresso richiamate ed ulteriormente argomentate;
considerato che le trasformazioni urbanistiche previste dal progetto di impianto produttivo da realizzare all’interno dell’Ambito di trasformazione n° 8.A consumeranno una notevole quantità di spazio verde agricolo produttivo – pari ad una superficie territoriale di 22.930 mq (secondo l’art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano) o di 22.427,50 mq (secondo la Relazione generale del Piano Attuativo) – ora condotto in forma di seminativo irriguo e che la superficie è al momento coltivata complessivamente, non rilevandovisi porzioni di appezzamenti non coltivate (cfr. la scheda dello stato dei luoghi all’art. 26 N.T.A. D.d.P. ed i capp. 3.3 e 4.6 della Relazione generale del Piano Attuativo);
considerato che la Spett. Ditta “General Fittings S.r.l.” non ha fino ad ora allegato, agli atti costituenti il progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 8.A, un preciso ed esauriente Piano Industriale relativo agli impianti che saranno edificati nell’Ambito menzionato;
considerato che a Gussago, a causa della ben nota situazione interna ed internazionale di crisi del mercato, esistono numerosi immobili produttivi vuoti ed inutilizzati i quali potrebbero agevolmente essere sfruttati, previo acquisto, dalla Spett. Ditta “General Fittings S.r.l.” per realizzare il progettato ampliamento senza provocare ulteriore consumo di suolo fertile;
considerato che l’Ambito di trasformazione n° 8.A deve essere reputato ambito di espansione del tessuto urbano consolidato, a differenza di quanto descritto nel cap. 4.5 della Relazione generale del Piano attuativo ove l’area oggetto del Piano medesimo è erroneamente ritenuta “inserita … nell’ambito industriale esistente essendo la frangia a nord di tutto l’edificato del comparto” ed “integrata con la situazione morfologica - strutturale esistente e consolidata”;
considerato che il progetto di urbanizzazione dell’Ambito in oggetto non può, perciò, in alcun modo perseguire “la finalità di completamento del comparto industriale esistente”, in quanto esso non completa alcunché bensì accresce ed estende il comparto citato;
considerato che l’Ambito di trasformazione n° 8.A si trova al confine con il territorio comunale di Cellatica, sebbene ciò non sia indicato nella scheda di localizzazione del comparto riportata all’art. 26 N.T.A. del D.d.P., e che, pertanto, il progetto di urbanizzazione dell’area dovrebbe per lo meno essere portato a conoscenza dell’Amministrazione comunale cellaticense;
considerato che l’Ambito di trasformazione n° 8.A si inserisce in un ambiente dal delicato equilibrio idrogeologico come comprovato dalla sussistenza in situ di una classe di fattibilità geologica con consistenti o, addirittura, con gravi limitazioni (cfr. la scheda delle classi di fattibilità geologica riportata dall’art. 26 N.T.A. del D.d.P., le prescrizioni stabilite dall’art. 26.4 comma 1 N.T.A. del D.d.P. in materia di intercettazione delle acque meteoriche e le indicazioni contenute nel cap. 3.6 della Relazione generale del Piano Attuativo ove viene specificato come l’area ricada nella classe 3d, all’interno della quale i terreni presentano caratteristiche geotecniche mediocri, nonché in zona a pericolosità sismica maggiore del valore della soglia comunale);
considerato che, in particolare, la porzione di territorio coinvolta dal progetto di urbanizzazione in parola è sia circondata sia attraversata al proprio interno da una fitta rete di rogge irrigue e di canali, in corrispondenza di ciascuno dei quali vigono le rispettive fasce di rispetto (cfr. il cap. 3.2.1 Relazione generale del Piano Attuativo, nella quale si sottolinea la sussistenza di un vincolo di polizia idraulica già segnalata all’Amministrazione comunale di Gussago dal proponente il progetto; il cap. 3.4 della medesima Relazione generale ove è ricordato che nell’area sono presenti il torrente La Canale, la roggia Gallo ed una roggia irrigua a sud dell’ambito; il cap. 3.5 sul sistema dei vincoli di distanza esistente lungo i vasi idrici che perimetrano l’area a nord, a est e ad ovest; il cap. 4.1 complessivamente descrittivo dell’idrografia superficiale del sito);
considerato che la porzione di territorio coinvolta dal progetto di urbanizzazione in parola è costituita da suoli aventi drenaggio mediocre e bassa permeabilità nonché una bassa capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali ed elevata nei confronti delle acque sotterranee;
considerato che, a parere di chi scrive, le trasformazioni previste entro l’Ambito n° 8.A non tengono adeguatamente conto delle inevitabili interferenze indotte dalle progettate urbanizzazioni sul sistema delle acque di scorrimento e sulla rete del reticolo idrico minore;
considerato che un’ulteriore cementificazione di una porzione tanto estesa di territorio verde irriguo pare porsi in netto contrasto con le indicazioni desumibili dallo “Studio Idrogeologico ed Idraulico a scala di sottobacino idrografico dei Torrenti Solda, Canale, Livorna, Gandovere e Mandolossa”, depositato in data 11/06/2013 presso Codesto Spett.mo Comune e per la stesura del quale il Comune di Gussago ha impegnato una somma pari a quasi ottomila euro;
considerato che i suoli coinvolti dalle trasformazioni previste entro l’Ambito n° 8.A sono adatti all’agricoltura ed hanno un alto valore agroambientale (cfr. la Relazione dello Studio agronomico del P.G.T. ed il cap. 3.3. della Relazione generale del Piano Attuativo) ed inoltre sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici, elemento quest’ultimo non secondario in rapporto alle ben note problematiche emerse nel mondo agricolo sul rispetto della cosiddetta “Direttiva comunitaria nitrati”;
considerato che le fasce di mitigazione ambientale e paesistica previste dall’art. 26.4 comma 5 N.T.A. del D.d.P. e dal cap. 6 della Relazione generale del Piano Attuativo risultano, a parere della scrivente Associazione, irrisorie ed assolutamente insufficienti a sanare il grave danno arrecato all’ambiente gussaghese dalla completa distruzione dell’ampia area verde agricola ed alberata coinvolta nel progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 8.A;
considerato che la frazione orientale dell’area interessata dal progetto di attuazione dell’Ambito di trasformazione n° 8.A, in quanto posta in fregio alla riva orografica sinistra del torrente La Canale, dovrebbe essere compresa nella fascia tutelata dall’art. 142 comma 1 lett. c D.lgs. n° 42/2004 quale bene paesaggistico ed ambientale, sebbene tale vincolo non sia graficamente riportato nella tavola T01 D.d.P., non sia citato nella scheda delle interferenze all’art. 26 delle N.T.A. del D.d.P. e sia persino esplicitamente escluso dalle dichiarazioni trascritte nei capp. 3.2.1 e 3.5 della Relazione generale del Piano Attuativo;
considerato che, per mantenere l’equilibrio idrogeologico del territorio e contenere l’impatto sull’ambiente dovuto alla progressiva impermeabilizzazione di aree libere, è necessario garantire per ciascun intervento edilizio una percentuale di superficie scoperta e drenante e che la pavimentazione dell’area esterna al capannone, di cui è progettata la costruzione nell’Ambito in oggetto, sarà in parte costituita da porzioni a verde filtrante realizzate con sistema drenante tipo “erbablock” (cfr. cap. 5.2 Relazione generale del Piano attuativo);
considerato che, però, tale ultima soluzione progettuale pone seri problemi di salvaguardia del sottosuolo e conseguentemente della falda acquifera nei confronti della minaccia di contaminazioni causate dal percolamento di possibili sostanze inquinanti generate dal passaggio di veicoli o dal deposito di materiali al di sopra della superficie pavimentata in “erbablock”;
considerato che la pavimentazione di superfici aperte al pubblico mediante uso di autobloccanti tipo “erbablock”, per altro, si è spesso dimostrata incompatibile con le vigenti disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
considerato che la Relazione generale del Piano attuativo presentata dalla Spett. Ditta “General Fittings S.r.l.” indica genericamente l’estensione totale della superficie filtrante prevista nel citato Progetto (3.458,90 mq), senza però distinguere l’estensione della superficie realizzata in “erbablock” dall’estensione della superficie mantenuta a vero e proprio verde (cfr. cap. 8.1 Relazione generale);
considerato che, al momento dell’adozione dell’Ambito di trasformazione n° 8.A da parte della Spett.ma Giunta Comunale di Gussago, era ancora in vigore il dettato dell’art. 4 comma 5 N.T.A. del Piano delle Regole, secondo il quale la percentuale del lotto da destinare a verde – non inferiore al 15% nelle aree a destinazione produttiva o commerciale – andava intesa al netto di qualsiasi superficie pavimentata, comprese, per l’appunto, le pavimentazioni in “erbablock”;
considerato che, secondo il Piano paesistico comunale, l’Ambito di trasformazione n° 8.A possiede una sensibilità paesistica bassa, ma confina a nord con un’area avente sensibilità paesistica alta, la quale potrebbe quindi subire una decisa interferenza dall’edificazione sui terreni limitrofi di vasti e imponenti stabilimenti produttivi;
considerato che l’Ambito di trasformazione n° 8.A, a differenza di quanto sostenuto nel cap. 4.5 della Relazione generale del Piano attuativo, non si integra affatto con la situazione morfologica e strutturale esistente nel comparto industriale e produttivo posto a sud dell’Ambito bensì appartiene pienamente al sistema paesistico tipico della campagna gussaghese, intensamente coltivata, percorsa da fossi irrigui e attraversata da lunghi filari alberati. Tale paesaggio connota d’altronde i terreni che si stendono sui lati nord, ovest ed est del comparto;
considerato che le evidenze menzionate nel paragrafo precedente rendono prive di qualsiasi fondamento le ulteriori affermazioni, attinenti al profilo vedutistico, contenute nel cap. 4.5 della Relazione generale, ove si legge che “l’area oggetto d’intervento è contornata a est, sud ed ovest da inurbamento di tipo industriale e che non ha alcun valore paesaggistico”;
considerato che la percezione dinamica dell’area è possibile pure a chi percorra il tratto di collegamento, in parte asfaltato ed in parte sterrato, congiungente via Galilei con via Golgi e che tale percezione, a differenza di quanto sostenuto nel cap. 4.5 della Relazione generale, risulta niente affatto compromessa da costruzioni industriali, potendo lo sguardo spaziare su vaste distese agricole ed alberate, frequentate per altro da pregevoli specie di volatili della famiglia degli ardeidi (garzette, aironi, aironi cinerini), il cui avvistamento risulta sempre più raro a Gussago;
considerato che quanto descritto nel cap. 5.2 della Relazione generale del Piano Attuativo – ossia che “la copertura del capannone sarà realizzata con grandi lucernari” – risulta in contraddizione con quanto stabilito al n° 5 del cap. 5.6 della medesima Relazione ove il committente del progetto assicura che “nell’intervento saranno adottati i sistemi necessari … per utilizzare risorse energetiche alternative, quali uso di pannelli fotovoltaici in copertura”;
considerato che l’estensore del Piano Attuativo afferma che “l’intervento non modificherà i livelli di rumorosità attualmente presenti nella zona industriale” e che l’aumento del “traffico veicolare indotto dall’ampliamento … è trascurabile rispetto ai volumi di traffico attualmente in transito nel comparto industriale della Mandolossa” (cfr. cap. 5.6 n° 3-4 della Relazione generale);
considerato che, ai sensi delle Linee guida della Regione Lombardia, il titolare della Spett. Ditta “General Fittings S.r.l.” si assume l’impegno “a far rientrare i livelli sonori prodotti nell’ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento della valutazione di impatto acustico conseguente alla realizzazione delle opere, dovessero essere non conformi ai limiti di legge ed alle stime contenute nel presente documento” (cfr. cap. 5.6 n° 3 della Relazione generale);
considerato che, nella intenzioni del committente l’opera, la trasformazione dell’Ambito darà luogo, tra l’altro, alla ricollocazione a Gussago “di una società del gruppo attualmente presente in Liguria” (cfr. le premesse della Relazione generale);
per tutto quanto sopra considerato la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” si permette di proporre ai Vs. Spett.mi Uffici:
a) la completa cancellazione delle previsioni edificatorie assentite entro l’Ambito di trasformazione n° 8.A dal Piano Attuativo presentato dalla Spett. Ditta “General Fittings S.r.l.”, la conseguente revoca della delibera G.C. n° 191 del 30 settembre 2013 ed il mantenimento nello stato e nella condizione odierni dei luoghi compresi nell’Ambito in oggetto. Al più, accogliendo le esigenze di ampliamento espresse dalla Spett. Ditta “General Fittings S.r.l.”, si sollecita la Spett.ma Amministrazione Comunale di Gussago a farsi parte attiva nel facilitare l’incontro fra la domanda di spazi produttivi avanzata dalla suddetta impresa e l’offerta, vieppiù crescente a Gussago, di capannoni ed immobili produttivi dismessi o comunque inutilizzati;
o, in subordine,
b) l’inoltro alla Spett. Ditta “General Fittings S.r.l.” della richiesta di integrare la documentazione illustrante il Piano Attuativo progettato per l’A.T. n° 8.A con un esauriente Piano industriale;
c) il fattivo coinvolgimento della Spett.ma Amministrazione Comunale di Cellatica nella valutazione del progetto di urbanizzazione del comparto;
d) l’esclusione della possibilità di calcolare quale superficie verde filtrante le aree che, secondo il progetto, verranno pavimentate mediante posa di autobloccanti tipo “erbablock”;
e) l’incremento dimensionale a metri venti di profondità della fascia di mitigazione ambientale e paesistica prevista dal progetto lungo i lati nord ed est dell’A.T. n° 8.A;
f) l’integrazione della Convenzione urbanistica del P.A. dell’A.T. n° 8.A con le seguenti disposizioni a carico dell’impresa committente: f1) obbligo di stipulare garanzia fidejussoria o, in alternativa, obbligo di versare deposito cauzionale finalizzato al finanziamento delle opere di ripristino dei luoghi previo smantellamento dell’edificio produttivo realizzato nell’Ambito qualora questo rimanga, anche in futuro, inutilizzato per un periodo continuativo di anni cinque; f2) obbligo di effettuare, in via Golgi, uno Studio di verifica di impatto acustico prima dell’avvio dei cantieri di realizzazione del progetto ed un successivo analogo Studio dopo l’insediamento delle nuove attività produttive previste nell’ampliamento; f3) obbligo di ricercare le soluzioni occupazionali più adeguate e ragionevoli per reintegrare nella forza lavoro impiegata dalla Spett. Ditta “General Fittings S.r.l.” e dalle Società da Essa controllate i lavoratori che dovessero essere licenziati a seguito della delocalizzazione degli impianti oggi operanti in Liguria; f4) solo in caso di impossibilità di compimento di quest’ultima prescrizione o in caso di adozione di soluzioni alternative altrettanto favorevoli ai lavoratori dello stabilimento ligure, obbligo per la Spett. Ditta “General Fittings S.r.l.” di assumere fra cittadini e cittadine gussaghesi almeno i tre quarti delle maestranze che saranno impiegate presso l’ampliamento realizzato nell’A.T. n° 8.A.
Confidando in un favorevole accoglimento da parte dei Vostri Spett.mi Uffici delle osservazioni e proposte fin qui illustrate, l’Associazione “Sinistra a Gussago” coglie l’occasione per rivolgerVi distinti saluti.
f.to la Presidente dell'Associazione "Sinistra a Gussago"

1 commento:
Ovviamente l'11 novembre scorso la Giunta Comunale di Gussago (delibera n° 229) ha approvato in via definitiva il progetto di trasformazione urbanistica dell'ambito industriale compreso tra via Golgi e via Galilei.
Ovviamente l'Associazione "Sinistra a Gussago" è stata l'unico soggetto a presentare formalmente osservazioni e proposte a quel piano di ampliamento del complesso produttivo della Società "General Fittings".
Altrettanto ovviamente la Giunta "Marchina ter", senza neppure sforzarsi di fornire approfondite spiegazioni, ha bocciato in toto le nostre osservazioni.
A questo punto consentiteci di porre una sola domanda al Sig. Sindaco ed ai suoi colleghi Assessori: nell'eventualità - ma ci auguriamo non debba mai concretizzarsi! - di un futuro straripamento dei canali e delle rogge che circondano ed attraversano l'area interessata dal progetto, toccherà forse a loro pagare gli ingenti danni che l'acqua provocherà riprendendosi gli spazi che essi si accingono ora a toglierle?
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