martedì 28 gennaio 2014

Caporalino, ultimo atto?

Ieri è scaduto il termine per presentare le proprie osservazioni nei confronti della delibera con la quale, due giorni prima di Natale, la Giunta comunale ha adottato il nuovo progetto edilizio elaborato dalla "Arici investimenti S.r.l." per l'urbanizzazione del Caporalino.
Non possiamo credibilmente confidare in un esito differente da quello già riservato dagli Amministratori gussaghesi alle proposte avanzate da "Sinistra a Gussago" in occasione della discussione in merito alla variante urbanistica approvata il 30 ottobre scorso.
Tanto più che il proprietario dell'area, la ditta "f.lli Arici", vi ha già da tempo avviato i lavori di costruzione degli edifici, senza neppure attendere le decisioni dei rappresentanti istituzionali del nostro Comune.
Ciononostante la nostra Associazione ha voluto comunque approfittare di questa (forse) ultima opportunità per esporre ancora al Sindaco Marchina ed ai suoi colleghi Assessori qualche considerazione su tale nuovo progetto al fine di indurli a soffermarsi un attimo a considerare con più attenzione i tanti aspetti critici connessi con la realizzazione di un altro centro commerciale in quell'ambito.
Per questo motivo, la settimana scorsa abbiamo depositato in Comune i tre distinti documenti riproposti qui di seguito: uno, più corposo, illustrante le osservazioni e le opposizioni al progetto di urbanizzazione del comparto "Caporalino", il secondo attinente alla necessità di esecuzione di un'analisi preventiva dell'impatto acustico, il terzo - riguardante pure il piano di realizzazione di edifici industriali nell'area in via Golgi - contenente una richiesta di chiarimenti in merito all'edificabilità dei terreni esposti a minacce di natura idrogeologica.

DOCUMENTO 1

alla c.a. dell’Ufficio Segreteria e Protocollo
alla c.a. dell’Ufficio Tecnico
e p.c. alla c.a. del Prof. Bruno Marchina, Sindaco

oggetto: osservazioni e opposizioni a delibera G.C. adozione P.A. “Caporalino II”

Spett. Comune di Gussago,
in data 25/08/2010 il Comune di Gussago ha alienato alla ditta “F.lli Arici S.r.l.”, mediante asta pubblica, l’area sita in località Caporalino, come da verbale approvato con la determinazione dirigenziale n° 472 del 06/09/2010.
In data 27/09/2010 il Consiglio Comunale di Gussago, con la delibera n° 43, ha in via definitiva approvato il Piano di Governo del Territorio, respingendo, tra le altre, l’osservazione n° 70 avanzata in nome e per conto dell’Associazione “Sinistra a Gussago” in riferimento all’Ambito di trasformazione n° 2, corrispondente, appunto, all’area già di proprietà comunale di cui sopra.
In data 21/03/2012 il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Gussago, mediante la delibera n° 46, ha definitivamente approvato un primo progetto edificatorio di attuazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 presentato dalla ditta “F.lli Arici S.r.l.”.
In data 10/05/2013 la ditta “Arici Investimenti S.r.l.”, soggetto privato operatore dell’Ambito di trasformazione n° 2, al termine di una lunga serie di reiterate richieste, ha avanzato al Comune di Gussago formale domanda di avvio del procedimento di variante all’art. 20 N.T.A. del Documento di Piano - P.G.T.
In data 10/06/2013 la Giunta Comunale di Gussago, con delibera n° 124, ha dato avvio al suddetto procedimento di variante oltreché al procedimento di verifica di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica del progetto di urbanizzazione del menzionato Ambito n° 2.
In data 01/08/2013 la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” ha presentato allo Spett. Comune di Gussago le proprie osservazioni ed opposizioni alla variante urbanistica all’art. 20, adottata dal Consiglio Comunale con la delibera n° 41/2013, nonché la propria opposizione all’esclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica circa il progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 in corso di variazione (prot. n° 21040). Le osservazioni ed opposizioni all’ipotesi di variante sono state ulteriormente specificate dalla medesima Associazione in un documento integrativo depositato il giorno 6 agosto 2013 presso gli Spett. Uffici comunali.
In data 26/08/2013 la Spett. Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, d’intesa con la Spett. Autorità procedente, ha decretato la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante all’art. 20 N.T.A. del D.d.P. (prot. n° 22769), al contempo raccomandando, tuttavia, la presentazione a cura dell’operatore privato di una relazione previsionale di impatto acustico contestualmente al deposito presso lo Spett. Comune di Gussago del progetto edilizio variato.
In data 30/10/2013 il Consiglio Comunale di Gussago, con la delibera n° 59, ha definitivamente approvato la variante all’art. 20 delle Norme tecniche di attuazione del D.d.P., avendo previamente esaminato le osservazioni pervenute in merito alla proposta di variante. In quell’occasione il Consiglio Comunale di Gussago ha respinto tutte le molteplici osservazioni avanzate dalla scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” negli atti depositati il 1° agosto ed il 6 agosto 2013, ad eccezione di un’osservazione accolta soltanto in modo parziale.
In data 23/12/2013 la Giunta Comunale di Gussago, con la delibera n° 267, ha adottato il nuovo progetto attuativo relativo all’Ambito di trasformazione n° 2 presentato in data 18/12/2013 dalla ditta “Arici Investimenti S.r.l.” (prot. n° 33914), come modificato a seguito delle varianti approvate dal Consiglio Comunale il 30 ottobre 2013.
In data 24/12/2013 il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Gussago, Egr. Dr. Arch. Abeni Alessandro, ha dato pubblico avviso (prot. n° 34487) dell’avvenuto deposito presso gli Spett. Uffici Comunali degli atti e degli allegati elaborati tecnici relativi al Piano attuativo adottato dalla Giunta Comunale il giorno precedente.

A questo punto, l’Associazione “Sinistra a Gussago” intende avanzare le seguenti osservazioni ed opposizioni in merito all’adozione del nuovo progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 del Piano di Governo del Territorio.

osservazione n° 1

Considerato che le osservazioni e le opposizioni presentate agli Spett. Uffici Comunali di Gussago dalla scrivente Associazione nei giorni 1 e 6 agosto 2013 mantengono intatta la propria fondatezza;
considerato che l’area interessata dal progetto di attuazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 è interamente ricompresa nella fascia tutelata dall’art. 142 comma 1 lett. c D.lgs. n° 42/2004 quale bene paesaggistico ed ambientale posto in fregio a corsi d’acqua;
considerato che i confini settentrionale ed orientale dell’Ambito in parola sono percorsi dalla fascia di rispetto di dieci metri del torrente La Canale, ai sensi dell’art. 41 Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
considerato che la porzione centrale del lotto coinvolto dal progetto di urbanizzazione è attraversata in senso longitudinale da un corso d’acqua coperto riportato sulle mappe catastali, proveniente da via Solda e dal Centro Sportivo “Corcione”;
considerato che l’area interessata dal progetto di attuazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 presenta classi di fattibilità geologica di livello 2 (con modeste limitazioni) e di livello 4 (con gravi limitazioni) ed interferisce con vincoli paesistici;
considerato che l’art. 8.1 comma 5 N.T.A. del Piano delle Regole - P.G.T. indica chiaramente “quali ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica gli ambiti territoriali aventi grado di fattibilità geologica per le azioni di piano 4 (fattibilità con gravi limitazioni)”;
considerato che la zona circostante la rotonda stradale situata in località Caporalino è stata estesamente allagata in occasione del nubifragio occorso nel maggio 2010;
considerato che dalla Carta idrogeologica e del sistema idrografico pertinente al territorio gussaghese si evince come i terreni facenti parte dell’A.T. n° 2 siano costituiti da depositi fluviali e fluvioglaciali, i quali hanno una elevata permeabilità a causa della porosità, contengono una falda acquifera di discreto interesse e scontano una vulnerabilità mediamente alta delle acque sotterranee;
considerato che le previsioni, illustrate ai punti nn° 5.2-8.2-8.3 dell’Allegato al Documento di Sintesi - Mitigazioni ambientali, appaiono generiche e del tutto inadeguate a risolvere le gravi criticità in materia idrogeologica ed idraulica sussistenti nell’area oggetto dell’intervento;

tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone:

1.1) la revoca della delibera G.C. n° 267/2013 di adozione del progetto attuativo avanzato dal privato operatore “Arici Investimenti S.r.l.”, la risoluzione con quest’ultimo di qualsiasi convenzione urbanistica finora sottoscritta ed, in definitiva, la cancellazione di qualsiasi ipotesi edificatoria all’interno dell’A.T. n° 2, come imposto dall’art. 8.1 comma 5 Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole attualmente vigente;
1.2) la conservazione a verde pubblico dell’intera area in modo da aumentare la capacità filtrante dei terreni in quella porzione di territorio gussaghese o, tutt’al più, la sua trasformazione in luogo ove allestire orti urbani da assegnare ai cittadini gussaghesi che ne faranno richiesta;
1.3) l’effettuazione, a cura ed a spese del privato operatore proprietario dell’Ambito di trasformazione n° 2, delle opere necessarie a riportare alla luce sia il tratto di roggia interrata esistente nel lotto sia il tratto coperto del torrente La Canale adiacente via Gramsci fino alla rotonda del Caporalino, eliminando le coperture che al momento impediscono ai due corsi d’acqua qualsiasi possibilità di espansione in caso di piena.

osservazione n° 2

Considerato che la controdeduzione allegata alla delibera C.C. n° 59/2013 in opposizione all’osservazione n° 1.3, avanzata dalla scrivente Associazione in data 01/08/2013 (controdeduzione riportante la seguente affermazione “il progetto assentito non prevede manufatti interrati in senso lato”) è oggettivamente smentita dalla previsione nel progetto attuativo dell’Ambito di trasformazione n° 2 di un piano interrato avente superficie superiore a 2.100 metri quadrati destinati ad ospitare i parcheggi pertinenziali (cfr. la fig. 3 a pag. 32 Documento di Sintesi - Rapporto preliminare ambientale e, nel progetto variato, la planimetria “Verifica parcheggi pertinenziali” nella Relazione tecnica allegata alla delibera G.C. n° 267/2013);
considerato che l’estensione e la posizione di tale piano interrato, pure dopo le modifiche seguite all’approvazione della variante, pare contraddire l’affermazione secondo la quale, nella costruzione del manufatto, “si è provveduto a mantenere una fascia di rispetto di larghezza superiore a 0,50 metri per ogni lato” del corso d’acqua coperto esistente nel sottosuolo del lotto, ai sensi dell’art. 5 lett. C del Regolamento di Polizia idraulica (cfr. pag. 54 Documento di Sintesi);
considerato che, qualora si ripetessero in futuro eventi di straripamento dei corsi d’acqua esistenti in situ, sarebbe fortemente probabile il completo allagamento del piano interrato di cui sopra con prevedibili conseguenze dannose per le cose e per le persone;

tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone:

2.1) laddove l’osservazione n° 1 non venisse accolta, l’imposizione in ogni caso di un divieto assoluto alla realizzazione di qualsiasi manufatto interrato all’interno dell’A.T. n° 2;
2.2) l’imposizione al privato operatore proprietario dell’Ambito di trasformazione n° 2 dell’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione adeguato a risarcire qualsiasi eventuale danno venisse arrecato in futuro da episodi naturali calamitosi a cose o persone presenti all’interno dell’Ambito.

osservazione n° 3

Considerato che la rete stradale convergente sulla rotonda posta in località Caporalino è già sufficientemente oberata da un poderoso carico di traffico veicolare (privato e commerciale), ai limiti della congestione soprattutto nelle cosiddette “ore di punta”, con tutte le problematicità che ne conseguono in termini di inquinamento atmosferico ed acustico ed in termini, più generali, di qualità della vita di coloro che risiedono in zona;
considerato che le valutazioni contenute nel paragrafo della Relazione tecnica intitolato “Sistema della mobilità” confermano quanto appena sostenuto e che è assolutamente infondata l’affermazione, riportata nel medesimo passaggio, secondo la quale “la localizzazione dell’ambito di intervento risulta direttamente estranea ai maggiori assi di attraversamento comunali e quindi alle maggiori criticità”, in quanto l’Ambito di trasformazione n° 2 si affaccia sulla s.p. n° 10 e su via Caporalino, principali penetranti viarie al centro urbano gussaghese per chi provenga da est;
considerato che il committente il progetto di attuazione urbanistica dell’Ambito di trasformazione n° 2 non pare aver adempiuto la prescrizione contenuta nel decreto rilasciato in data 26/08/2013 dalla Spett. Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica – prescrizione in forza della quale l’operatore privato proprietario dell’Ambito avrebbe dovuto presentare, in sede di deposito del progetto edilizio variato, anche una relazione previsionale di impatto acustico – giacché nell’elenco dei documenti costituenti il progetto di Piano attuativo del comparto “Caporalino”, depositati in data 18/12/2013 presso gli Spett. Uffici comunali (prot. n° 33914), non figura alcuna puntuale relazione previsionale di impatto acustico;

tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone:

3.1) laddove l’osservazione n° 1 non venisse accolta, l’imposizione al privato operatore proprietario dell’Ambito di trasformazione n° 2 dell’onere di installare a ridosso della rotonda stradale in località Caporalino, a proprie spese, una centralina fissa di rilevamento e monitoraggio dell’inquinamento atmosferico;
3.2) in ogni caso, la sospensione della procedura finalizzata all’approvazione definitiva del progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 fino a quando il privato operatore proprietario dell’Ambito stesso non avrà rispettato quanto prescritto dal decreto di esclusione della valutazione ambientale strategica e, quindi, fino a quando la Società “Arici Investimenti S.r.l.” non avrà depositato presso gli Spett. Uffici comunali di Gussago una dettagliata relazione previsionale di impatto acustico.

osservazione n° 4

Considerato che a seguito della variante urbanistica all’art. 20 N.T.A. del D.d.P., approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale di Gussago nella seduta del 30/10/2013 e tradotta in concreto nel nuovo Piano attuativo adottato con deliberazione G.C. n° 267 del 23/12/2013, l’area compresa nel comparto “Caporalino” ha presumibilmente incrementato in misura notevole il proprio valore rispetto al valore - base attribuitole in occasione dell’asta pubblica svoltasi in data 25/08/2010 per la sua vendita;
considerato che, al termine dell’espletamento di quell’asta, la ditta “Arici F.lli S.r.l.”, unico soggetto concorrente, è risultata aggiudicataria dell’area grazie ad un’offerta di un solo euro superiore al valore posto a base d’asta;
considerato che la realizzazione del nuovo progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 procurerà, a seguito della variante introdotta, un ingiusto vantaggio economico al privato operatore attuale proprietario dell’Ambito, a detrimento di tutti quei soggetti i quali avrebbero presumibilmente partecipato all’asta pubblica svoltasi il 25/08/2010 se avessero potuto contare su un così facile ottenimento dell’autorizzazione ad edificare ampie strutture di vendita;

tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone:

4.1) laddove l’osservazione n° 1 non venisse accolta, l’affidamento da parte dello Spett. Comune di Gussago ai propri tecnici – o, mancando le occorrenti professionalità, a Studi specializzati in materia – dell’incarico di effettuare una rinnovata perizia di stima del valore di mercato dell’area costituente l’Ambito di trasformazione n° 2 alla luce delle nuove ipotesi edificatorie assentite dall’art. 20 N.T.A. D.d.P. come modificato dalla variante urbanistica;
4.2) l’esazione da parte dei competenti Uffici Comunali nei confronti della ditta “Arici Investimenti S.r.l.” della somma corrispondente all’eventuale differenza, qualora rilevata grazie alla perizia di cui sopra, fra l’ammontare di denaro pagato dal soggetto aggiudicatario dell’area in conseguenza delle risultanze dell’asta pubblica effettuata il 25/08/2010 ed il nuovo valore di mercato attribuito all’area agli effetti della variante urbanistica apportatavi.

osservazione n° 5

Considerato che il Piano Attuativo “Caporalino II” depositato in data 18/12/2013 presso gli Spett. Uffici Comunali prevede, in conformità con la variante urbanistica approvata con delibera C.C. n° 59/2013, la realizzazione di una media struttura di vendita avente superficie di vendita pari a mq 2.100 (cfr. art. 20.1 N.T.A. del D.d.P. ed il paragrafo “Dati stereometrici dell’intervento” nella Relazione tecnica del P.A.);
considerato che a Gussago già operano tre importanti strutture della media/grande distribuzione, situate in prossimità della località Caporalino (centro commerciale “Italmark” in v. Richiedei 59, supermercato “IperSimply” in v.le Italia 5, discount “D più” in v. Pianette 33);
considerato che pure a Gussago il tessuto economico e sociale rappresentato dai negozi di vicinato patisce sempre maggiori sofferenze dovute alla generalizzata situazione di crisi, all’irrigidimento nella concessione del credito da parte degli istituti bancari, all’inasprimento dell’imposizione fiscale tanto statale quanto locale e, soprattutto, alla feroce concorrenza esercitata proprio dalle grandi catene di distribuzione;

tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone:

5.1) laddove l’osservazione n° 1 non venisse accolta, l’abrogazione dell’ammissione all’insediamento nell’A.T. n° 2 di una media struttura di vendita avente superficie pari a circa mq 2.100 e l’integrale conversione di tale superficie alla realizzazione di abitazioni in edilizia residenziale convenzionata e/o pubblica oppure, in subordine, alla realizzazione di unità commerciali/direzionali aventi ciascuna s.l.p. non superiore a mq 200;
5.2) l’inserimento fra le clausole dell’art. 11 della bozza di Convenzione urbanistica allegata alla delibera G.C. n° 267/2013 di un settimo comma nel quale sia previsto in capo all’operatore privato l’obbligo di prestare, mediante stipulazione di polizza fidejussoria o, in alternativa, mediante versamento di un congruo deposito cauzionale, idonea garanzia (avente durata da definirsi e comunque non inferiore ad anni venti) finalizzata al finanziamento delle opere di demolizione dell’edificio commerciale destinato ad ospitare una media struttura di vendita all’interno dell’Ambito qualora detto edificio rimanga in futuro inutilizzato per un periodo continuativo di anni cinque.

osservazione n° 6

Considerato che la Relazione tecnica del Piano Attuativo “Caporalino II”, allegato alla delibera G.C. n° 267/2013, indica in mq 2.100 l’estensione della destinazione di superfici all’edilizia residenziale convenzionata, più dettagliatamente distribuiti in mq 372,62 al piano terra, mq 835,46 al primo piano e mq 838,19 al secondo piano per un totale di mq 2.046, 27 (superfici lorde di pavimento calcolate al netto dei muri perimetrali);
considerato che, tuttavia, né la Relazione tecnica né lo Schema di convenzione urbanistica afferenti al citato P.A. esplicitano il numero esatto di alloggi in edilizia residenziale convenzionata che saranno realizzati all’interno dell’A.T. n° 2 né indicano la s.l.p. di ciascuno di essi;
considerato che il Documento di Sintesi - Rapporto preliminare ambientale, presentato dalla Spett. Ditta committente nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., contempla un numero di alloggi pari a tredici (cfr. la descrizione dell’intervento a pag. 13 e le planimetrie a pagg. 32 e ss.);
considerato che la nota n° 6 dell’art. 20.1 N.T.A. del D.d.P., come risultante a seguito della variante intervenuta, consente all’operatore privato di trasferire in altro luogo l’eventuale s.l.p. adibita ad edilizia residenziale convenzionata che risultasse eventualmente eccedente;
considerato che il decreto di non assoggettabilità a V.A.S. della variante all’art. 20, emesso in data 26/08/2013 dalla Spett. Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. d’intesa con la Spett. Autorità procedente (prot. n° 22769), raccomanda “sotto il profilo del risparmio energetico, l’adozione di accorgimenti tecnici affinché l’edilizia residenziale sia almeno in classe energetica B”;
considerato che la liberalizzazione dei prezzi di vendita degli alloggi realizzati in edilizia convenzionata, deliberata dal Consiglio Comunale di Gussago in data 29/05/2013, distorce e vanifica gli scopi sociali perseguiti attraverso i programmi di costruzione ed assegnazione di alloggi a condizioni agevolate;

tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone:

6.1) laddove l’osservazione n° 1 non venisse accolta, l’integrazione della Relazione tecnica e dello Schema di convenzione urbanistica attraverso l’inserimento dei dati dettagliati riguardanti il numero degli alloggi residenziali che saranno edificati entro l’A.T. n° 2 corredati dalla superficie lorda di pavimento di ciascuno di essi nonché dalla specifica attribuzione a ciascuno di essi dei rispettivi parcheggi pertinenziali;
6.2) l’eliminazione della possibilità per l’operatore privato di trasferire in altro sito l’eventuale superficie lorda di pavimento destinata ad edilizia residenziale convenzionata che risultasse eventualmente eccessiva rispetto alle previsioni iniziali;
6.3) l’obbligo per il privato operatore di installare pannelli fotovoltaici sull’intera superficie delle falde di tetto (ad eccezione di quelle rivolte a settentrione) degli edifici residenziali che saranno realizzati nell’Ambito di trasformazione n° 2;
6.4) la netta esclusione dell’applicabilità, alle residenze in edilizia convenzionata previste entro detto A.T., della delibera C.C. n° 24 del 29/05/2013.

osservazione n° 7

Considerato che dal confronto tra il Documento di Sintesi - Rapporto preliminare ambientale ed il Piano Attuativo “Caporalino II” si evince come il secondo abbia ridotto l’estensione dei parcheggi pubblici e degli spazi di manovra previsti nell’A.T. n° 2 da mq 4148,68 (vd. pag. 19 del Documento di Sintesi) a mq 3915,80 (vd. paragrafo dedicato agli standards reperiti nella Relazione tecnica del P.A.), essendo stato, tra l’altro, del tutto cancellato nella più recente versione del progetto lo spazio di parcheggio e di manovra identificato con la sigla “P2” nella planimetria “Verifica standards: parcheggi pubblici” riportata dal Documento di Sintesi;
considerato che dal confronto tra il Documento di Sintesi - Rapporto preliminare ambientale ed il Piano Attuativo “Caporalino II” si evince come il secondo abbia ridotto l’estensione del parcheggio pubblico pavimentato in mattoni tipo “erbablock” previsto nell’A.T. n° 2 da mq 1805 (cfr. pag. 25 del Documento di Sintesi) a mq 1651,50 (cfr. paragrafo dedicato al verde profondo nella Relazione tecnica del P.A.);
considerato che la porzione interrata del fabbricato da realizzarsi nell’A.T. n° 2 destinata ad ospitare i parcheggi pertinenziali molto probabilmente andrà ad interferire con il percorso del vaso sotterraneo proveniente dalla roggia Solda e che, pertanto, detto piano interrato dovrà essere eliminato o per lo meno, in caso di mancato accoglimento tanto dell’osservazione n° 1 quanto dell’osservazione n° 2.1, dovrà essere ridimensionato con conseguente trasferimento a piano terra, rispettivamente, di tutti o di molti dei parcheggi pertinenziali;
considerato che l’inevitabile trasferimento in superficie di tutti o di molti dei parcheggi pertinenziali, la cui realizzazione è attualmente prevista dal P.A. nel piano interrato, renderà insufficiente lo spazio destinato a parcheggio pubblico come definito dal Piano stesso;
considerato che l’osservazione n° 3.3 depositata dalla scrivente Associazione in data 1° agosto 2013 è stata parzialmente accolta dal Consiglio Comunale di Gussago nella seduta del 30 ottobre scorso;

tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone:

7.1) laddove né l’osservazione n° 1 né l’osservazione n° 2.1 venissero accolte dalla Spett. Amministrazione Comunale di Gussago, il trasferimento a piano terra di tutti o, almeno, di una parte dei parcheggi pertinenziali ora previsti al piano interrato e la conseguente ridefinizione, a cura del soggetto privato proponente il Piano Attuativo, degli spazi di superficie destinati a parcheggio pubblico ed a spazio di manovra;
7.2) l’inserimento fra le clausole della bozza di Convenzione urbanistica allegata alla delibera G.C. n° 267/2013 dell’obbligo per il privato operatore proprietario dell’Ambito di costruire a proprie spese un ponticello esclusivamente pedonale che, varcando il torrente La Canale, colleghi via Bevilacqua ed il Centro Sportivo “Corcione” – e le rispettive aree di parcheggio – con il comparto “Caporalino”.

osservazione n° 8

Considerato che dal confronto tra il Documento di Sintesi - Rapporto preliminare ambientale ed il Piano Attuativo “Caporalino II” si evince come il secondo abbia ridotto l’estensione del verde pubblico previsto nell’A.T. n° 2 da mq 1818,53 (superficie individuata a pag. 18 del Documento di Sintesi) a mq 1760,81 (paragrafo dedicato agli standards reperiti nella Relazione tecnica del P.A.), essendo stato, tra l’altro, del tutto cancellato nella più recente versione del progetto lo spazio dedicato a verde pubblico identificato con la sigla “V4” nella planimetria “Verifica standards: verde pubblico” riportata dal Documento di Sintesi (spazio il quale poteva inoltre costituire una pur minima fascia di mitigazione tra l’edificazione prevista nel nuovo comparto e le abitazioni ed i laboratori artigianali già esistenti ad ovest dello stesso);
considerato che dal confronto tra il Documento di Sintesi - Rapporto preliminare ambientale ed il Piano Attuativo “Caporalino II” si evince come in quest’ultimo sia stata ridotta l’estensione complessiva del verde profondo (verde pubblico + parcheggio in “erba block”), passata da mq 2748,52 a mq 2586,56;
considerato che, sino alla modifica intervenuta con la variante approvata dal Consiglio Comunale di Gussago in data 30/10/2013 mediante delibera n° 58, il comma 5 lett. b) e c) dell’art. 4 N.T.A. del Piano delle Regole - P.G.T. escludeva i passaggi veicolari e le superfici destinate a parcheggio e/o posto auto, pavimentate e non, dal calcolo della percentuale di superficie del lotto da riservare a verde;
considerato che l’appena menzionata disposizione urbanistica non è più in vigore essendo stata soppressa proprio per facilitare la realizzazione del progetto di urbanizzazione proposto dalla Spett. Ditta “Arici Investimenti S.r.l.”;

tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone:

8.1) l’esclusione dal computo della superficie totale del verde profondo – che dovrebbe ammontare almeno al 15% della superficie totale del lotto – dell’area che sarà pavimentata con mattoncini tipo “erbablock” e, conseguentemente, l’ampliamento fino ad almeno metri quadri 1962,63 della superficie del lotto occupata da spazi riservati a verde pubblico;
8.2) la ricostituzione di una fascia di verde pubblico lungo l’intero confine occidentale dell’Ambito per una larghezza di almeno tre metri.

osservazione n° 9

Considerato che l’art. 10 comma 2 dello Schema di convenzione urbanistica allegato alla delibera G.C. n° 267/2013 letteralmente stabilisce che “Vige l’obbligo in capo all’operatore commerciale della media struttura di vendita di effettuare la selezione di almeno il 50% del personale, attingendo tra i cittadini residenti nel comune di Gussago. Tale obbligo dovrà essere comprovato da idonea documentazione da trasmettere alla A.C. prima dell’apertura dell’attività commerciale”;

tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone:

9.1) laddove né l’osservazione n° 1 né l’osservazione n° 5.1 sopra esposte siano accolte dalla Spett. Amministrazione comunale di Gussago, la modifica della disposizione statuita dall’art. 10 comma 2 dello Schema di convenzione urbanistica secondo il seguente testo: “Vige l’obbligo in capo a tutti gli operatori commerciali che si insedieranno entro l’Ambito di trasformazione n° 2 di assumere almeno il 75% del personale in forza di contratti a tempo indeterminato e di effettuare la selezione di almeno il 65% del personale totale impiegato negli esercizi commerciali, attingendo tra i cittadini residenti nel comune di Gussago. L’adempimento di tali obblighi dovrà essere comprovato da idonea documentazione da trasmettere all’Amministrazione Comunale di Gussago prima dell’apertura dell’attività commerciale”.

Confidando in un favorevole accoglimento da parte dei Vostri Spett.mi Uffici delle osservazioni ed opposizioni fin qui illustrate, l’Associazione “Sinistra a Gussago” coglie l’occasione per rivolgerVi distinti saluti.
f.to la Presidente dell'Associazione "Sinistra a Gussago"

DOCUMENTO 2

alla c.a. dell’Ufficio Tecnico
e p.c. alla c.a. del prof. Bruno Marchina, Sindaco

oggetto: presenza relazione di impatto acustico in documentazione relativa a P.A. “Caporalino II”

Spett.mo Ufficio Tecnico del Comune di Gussago,
poiché il decreto emesso il giorno 26/08/2013 dalla Spett. Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, d’intesa con la Spett. Autorità procedente, ha raccomandato all’operatore privato committente del progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 sito in località Caporalino, tra le altre prescrizioni, la presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico contestualmente al deposito presso lo Spett. Comune di Gussago del progetto edilizio;
poiché, però, nell’elenco dei documenti costituenti il progetto di Piano attuativo denominato “Caporalino II”, depositati in data 18/12/2013 dalla Spett. Ditta “Arici Investimenti S.r.l.” presso gli Spett. Uffici comunali (prot. n° 33914), non pare essere riportata alcuna relazione previsionale di impatto acustico;
la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” si permette di chiedere ai Vs. Spett.mi Uffici se tra i documenti e gli elaborati allegati redatti dallo Spett. Studio Professionale Associato “Progenia” e presentati il giorno 18 dicembre 2013 al Comune di Gussago, sia effettivamente presente una relazione previsionale di impatto acustico come esortato dalla Spett. Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.
In caso negativo, l’Associazione “Sinistra a Gussago” desidera invitare gli Spett. Uffici Comunali competenti a sollecitare il committente “Arici Investimenti S.r.l.” affinché provveda ad integrare il Piano attuativo “Caporalino II” con l’inserimento di apposita relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico qualificato, nel frattempo sospendendo qualsiasi procedura edilizia relativa al comparto “Caporalino”.

Cordiali saluti,
f.to la Presidente dell'Associazione "Sinistra a Gussago"

DOCUMENTO 3

alla c.a. dell’Ufficio Tecnico
e p.c. alla c.a. del prof. Bruno Marchina, Sindaco

oggetto: richiesta chiarimenti su normativa urbanistica

Spett.mo Ufficio Tecnico del Comune di Gussago,
la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” desidera approfittare della Vs. cortesia per rivolgerVi una richiesta di chiarimenti in merito alla più corretta interpretazione da attribuire ad alcune norme urbanistiche vigenti nel territorio del Comune di Gussago.
L’art. 8.1 comma 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, disposizione non modificata dalla variante approvata dal Consiglio Comunale di Gussago con la delibera n° 58 del 30 ottobre 2013, letteralmente stabilisce che “In osservanza ai contenuti di cui allo studio geologico allegato al PGT, il piano individua quali ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica gli ambiti territoriali aventi grado di fattibilità geologica per le azioni di piano 4 «Fattibilità con gravi limitazioni»”.
Ciononostante, la Spett.ma Giunta Comunale di Gussago, in data 11/11/2013, ha approvato definitivamente attraverso la delibera n° 229 il progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 8, subambito A (situato a nord di via Golgi al confine con il territorio comunale di Cellatica), sebbene l’art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio di Gussago attribuisca a detto Ambito appunto una classe di fattibilità geologica 4 (con gravi limitazioni).
Analogamente, la Spett.ma Giunta Comunale di Gussago in tempi più recenti, precisamente in data 23/12/2013, ha adottato mediante la delibera n° 267 il Piano attuativo “Caporalino II” benché l’Ambito territoriale di trasformazione n° 2, interessato da detto Piano, raggiunga anch’esso, secondo l’art. 20 N.T.A. del Documento di Piano, una classe di fattibilità geologica pari a 4 (con gravi limitazioni).
Vi saremmo perciò grati se poteste indicare alla scrivente i motivi per i quali non sussisterebbe inconciliabilità tra quanto statuito dal quinto comma dell’art. 8.1 e quanto deliberato dalla Spett.ma Giunta Comunale di Gussago attraverso i due atti sopra identificati.

f.to la Presidente dell'Associazione "Sinistra a Gussago"

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