martedì 8 aprile 2014

Il Jobs Act di Renzi, questo sconosciuto: qualche considerazione iniziale

Quest’oggi, martedì 8 aprile, l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici terrà a Roma un’assemblea pubblica dal titolo 
“+ Precarietà - Formazione = Jobs Act.
Ce lo chiede l’Europa? No!”
durante la quale saranno evidenziati i profili di incostituzionalità e di contrasto con la normativa comunitaria del Decreto Legge n° 34/2014. Nel corso dell’incontro sarà inoltre illustrato l’esposto-denuncia contro lo Stato italiano proposto alla Commissione delle Comunità Europee affinché apra una procedura di infrazione ai sensi dell’art. 258 TFUE nei confronti appunto del cosiddetto “Jobs Act” voluto dal Governo Renzi. Per contatti: giur.dem.roma@gmail.com

Il JOBS ACT: quello che è già stato fatto e quello che il governo ha in programma di fare (esame dei provvedimenti  sul lavoro varati dal governo Renzi)

1. Il Decreto legge 20 marzo 2014
È stato pubblicato il 20 marzo 2014 sulla Gazzetta Ufficiale, quindi è operativo a tutti gli effetti, il decreto con cui il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 marzo, su proposta del Presidente Renzi e del Ministro del Lavoro Poletti, ha approvato disposizioni urgenti sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato, a cui è stato aggiunto in extremis un articolo riguardante il rifinanziamento per l’anno in corso dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà per una somma complessiva di 15 milioni di euro.
Del tanto roboante JOBS ACT, che doveva ridurre la precarietà e rilanciare l’occupazione, per ora non c’è che un atto di ulteriore liberalizzazione dell’accesso a queste due forme contrattuali – che rende ancor più precarie le condizioni di lavoro, diminuendo pure le già misere retribuzioni degli apprendisti – oltre ad un intervento sulla documentazione di regolarità retributiva delle imprese (DURC), che rende meno stringenti i controlli e facilita le procedure per le aziende.
Ma vediamo più da vicino quali sono le novità introdotte e quali effetti avranno sui relativi rapporti di lavoro.

- Il contratto di lavoro a termine
Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della causalità.
Ciò non vuol dire che obbligatoriamente i contratti a termine dovranno avere durata triennale (pericoloso eccesso di tutela verso il lavoratore!), bensì che per qualsiasi attività, settore merceologico e livello professionale sarà possibile stipulare contratti a termine della durata fino a 36 mesi senza dover minimamente motivare da parte dell’impresa  le ragioni per cui si ricorre ad un rapporto a termine piuttosto che a tempo indeterminato.
Quindi si dilata a dismisura quell’offesa già operata dalla Fornero al principio secondo il quale il “normale” rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, tutelato anche dalla legislazione europea (Direttiva1999/70/CE), ma indubbiamente considerato  da “rottamare” da parte del nostro giovane  Governo. Infatti se le statistiche ci dicono che attualmente oltre l’80% dei nuovi rapporti avviene con contratti a termine, con questa novazione indubbiamente il 100% sarà assicurato.
Inoltre il provvedimento renziano interviene a modificare in peggio altre due clausole della precedente normativa: quella relativa al periodo di interruzione minimo necessario per attivare un nuovo contratto a termine e quella del numero dei rinnovi possibili.
Il primo viene abolito, quindi da oggi sarà reiterabile un contratto a termine senza soluzione di continuità e, per le proroghe (la legge Fornero ne aveva concessa una sola) viene prevista la possibilità di attivarle fino ad un massimo di otto volte entro il limite dei tre anni. Unica condizione  posta è che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
Viene, infine, fissato il limite massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell'organico complessivo del personale impiegato dal datore di lavoro. Il decreto lascia comunque alla contrattazione collettiva la possibilità di ampliare tale limite quantitativo (che quindi può essere più ampio con modifiche pattuite anche solo a livello aziendale) con particolare riferimento alle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Infine è previsto che le imprese che occupano fino a cinque dipendenti possano comunque stipulare almeno un contratto a termine.
Con queste modifiche è evidente che il contratto a termine viene promosso a forma principale di nuova assunzione, con  condizioni di frammentazione continua del rapporto (durante i primi tre anni di lavoro si può essere licenziati e riassunti ogni quattro mesi!) con un effetto “spada di Damocle” permanente sulla testa del lavoratore e con esito quasi certo al termine dei tre anni (cessazione e avanti un altro!). Altro che contratto a garanzie crescenti!

- Il contratto di apprendistato
Per il contratto di apprendistato le modifiche introdotte non sono meno devastati.
La giurisprudenza del lavoro e gli uffici vertenze dei sindacati sono affollati di casistiche che testimoniano come, già oggi, questo contratto – la cui ragion d’essere dovrebbe consistere nella natura mista della sua finalità: un efficace strumento di intreccio tra formazione e lavoro – in effetti viene abusato dalle imprese come strumento esclusivo di sottosalario, sottoinquadramento e risparmio contributivo. Come argine all’abuso padronale di questa tipologia contrattuale erano state inserite nella disciplina del rapporto di lavoro alcuni obblighi per il datore che lo impegnavano ad  erogare la formazione al giovane, pena la possibile nullità del contratto di apprendistato e il diritto per il lavoratore a vedersi riconosciuto il diritto al contratto a tempo indeterminato dall’atto della stipula. Ora, con un sapiente intervento chirurgico il decreto del governo Renzi interviene a modificare proprio quelle clausole, sicché la finalità formativa diventa un requisito effimero.
In primo luogo viene abolito l’obbligo a effettuare all’atto dell’assunzione la stipula in forma scritta del piano formativo individuale (che recava obbligatoriamente anche la qualifica di partenza e quella da conseguire a termine percorso e le modalità con cui veniva effettuato il processo formativo interno ed esterno all’azienda). Ora invece si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto ed il patto di prova.
Inoltre viene abolita l’obbligatorietà della formazione cosiddetta “trasversale” ovvero quella formazione, disciplinata dalle Regioni, svolta in forma interna o esterna all’azienda e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e alla conoscenza della legislazione del lavoro e contrattuale per un monte complessivo non superiore a centoventi ore nel triennio.
È evidente che trattandosi dell’unica parte della formazione erogata non “on the job”, si trattava dell’unica parte di formazione contro la cui non ottemperanza l’apprendista poteva far ricorso per rivendicare la conversione del rapporto a tempo indeterminato ed il riconoscimento delle relative  differenze retributive. In questo modo, senza piano formativo scritto e senza obbligo di  formazione pubblica è evidente che la natura formativa del rapporto di lavoro viene completamente tradita e  l’apprendistato ridotto a mero addestramento di mestiere, sottopagato.
Ad aggravare questo snaturamento dell’istituto concorre un’altra norma inserita nel decreto, per cui per la parte riferita alle ore di formazione (come e da chi verranno quantificate, se la formazione si svolgerà solo durante lo svolgimento della mansione?) l’apprendista sarà retribuito al 35% della paga oraria del livello contrattuale di inquadramento (va ricordato che l’apprendista può già essere inquadrato fino a due livelli sotto al livello d’inquadramento previsto per la qualifica per cui è assunto!).
Ma il nuovo decreto interviene a modificare anche un’altra norma che era quella che vincolava le imprese ad avviare nuove assunzioni di apprendisti solo a fronte della conferma a tempo indeterminato di almeno il 50% di quelli conclusi nel triennio precedente. Cancellando completamente il comma che comprendeva tale previsione, il decreto nei fatti riduce  l’apprendistato ad una sottospecie del contratto a termine, dal quale si distingue per i vantaggi contributivi e per il minore costo del lavoro per le imprese, per la durata, che per le imprese artigiane può essere fino a cinque anni, senza offrire in cambio al giovane lavoratore sicurezza né di formazione né di conseguimento della qualifica né di stabilizzazione del rapporto di lavoro al termine del contratto stesso.

- Smaterializzazione del DURC
Il DURC Documento unico di regolarità contributiva è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, che il datore di lavoro deve esibire per qualsiasi richiesta di accesso a finanziamenti e contributi pubblici, ivi compresi  gli ammortizzatori sociali, nonché  in caso di accesso ispettivo da parte degli ispettori del lavoro e del Ministero della  finanza. Il Decreto legge prevede ora la smaterializzazione del DURC. Abolisce l’obbligo a conservare in sede, in forma cartacea e certificata dagli Enti preposti, la relativa documentazione, ma prevede semplicemente l’accesso al fascicolo per via informatica, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti alle imprese. Dietro un intervento che si presenta  finalizzato alla facilitazione e snellimento delle procedure burocratiche per le aziende, si può nei fatti ingenerare una prassi che rende meno trasparenti e cogenti i controlli da parte degli organi di vigilanza  e verifica .

2. DISEGNO DI LEGGE DELEGA
Sempre nella seduta del 12 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha discusso e deciso anche le linee guida di un Disegno di Legge Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di riordino delle forme contrattuali e di miglioramento della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
Del contenuto  del futuro disegno di legge, che dovrà essere discusso in sede parlamentare e poi affiderà al ministro di turno l’emanazione della concreta disciplina di riferimento, ci dà conto un  lungo e articolato comunicato della Presidenza del Consiglio. Tale comunicato sfata alcune anticipazioni e battages pubblicitari diffusisi sui media nelle ultime settimane, anche a seguito di  dichiarazioni ad effetto dello stesso Renzi, prima tra tutte che il cosiddetto contratto unico a garanzie crescenti sarebbe stato alternativo alla pletora di forme contrattuali precarie oggi in uso. Infatti  il comunicato  ufficiale parla solo di una “ulteriore” tipologia contrattuale.
Ma vediamo più da vicino i contenuti della politica renziana sul lavoro che il Consiglio dei ministri ha definito.

A) Delega in materia di ammortizzatori sociali
Vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
  • Rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale. Quindi in tutti i casi di fallimento, liquidazione, chiusura dell’attività aziendale, procedure concorsuali che non prevedano la prosecuzione di attività, il rischio reale è che i lavoratori siano semplicemente tutti licenziati?
  • Semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione. Novità che potrebbe portare al superamento delle procedure obbligatorie di  consultazione sindacale e quindi alla perdita di qualsiasi sede nella quale i lavoratori possano verificare preventivamente i piani aziendali e le loro ricadute occupazionali, nonché di contrattare strumenti alternativi, quali riduzioni di orario e/o contratti di solidarietà.
  • Rivedere i limiti di durata degli ammortizzatori, da legare ai singoli lavoratori. Sussiste il rischio che anche nel caso della CIG, come è già avvenuto da tempo per le pensioni, prevalga un criterio di erogazione legato alla storia contributiva dei singoli.
  • Incrementare la durata massima dell’A.S.p.I. per i lavoratori con carriere contributive più significative. Anche in questo caso la durata dell’indennità verrebbe collegata alla pregressa storia contributiva dei singoli, con buona pace per chi è stato sfruttato al nero, ha più periodi di precariato, è stato truffato dai propri padroni.
  • Estendere l’applicazione dell’A.S.p.I. ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite. Rimangono escluse le partite IVA, le associazioni in partecipazione e tutte le altre forme di falso lavoro autonomo, nonché gli studenti, gli stagisti, i dottorandi, i neet e tutti coloro che non hanno avuto un precedente rapporto di lavoro “in chiaro”. Quindi in questo disegno di legge delega non c’è traccia di un provvedimento universale contro la disoccupazione che intervenga su tutte le diverse forme di disoccupazione, inoccupazione, sottoccupazione e sfruttamento al nero, oggi dilaganti in particolare tra i giovani.
  • 6) Introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa. Tale criterio rischia di essere ulteriormente  penalizzante per la pensione dei giovani e di tutti coloro che hanno storie lavorative discontinue.

B) Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti
Vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
  • Rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita a parità di costo. Su questo tema particolarmente delicato, il disegno di legge delega vuol rivedere l’intero sistema degli interventi ispettivi sulla correttezza della gestione dei rapporti di lavoro e degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e di prevenzione della  salute da parte delle imprese, alleggerendo le sanzioni pecuniarie ed inserendo invece un sistema premiale per i comportamenti conciliativi. Il riferimento alla parità dei costi non potrà che comportare un forte indebolimento della rete degli ispettori del lavoro e della loro operatività sul territorio.
C) Delega in materia di riordino delle forme contrattuali
Nel testo del Comunicato della presidenza del Consiglio si legge che “La delega è finalizzata a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale”. Non c’è quindi nessuna allusione a diminuzione o cancellazione di forme o istituti contrattuali e nemmeno alla riduzione della precarietà dei rapporti.
Vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
  • Procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti. Eccolo qui il famoso “contratto unico” di inserimento a tutele crescenti: un’ulteriore forma contrattuale da sperimentare in aggiunta e non in sostituzione di altre e di cui per ora non vengono neanche accennate le modalità, la durata, le tipologie operative a cui è destinata.
  • Introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali. Anche in questo caso, come per gli ammortizzatori sociali, rimarrebbero fuori dalla sperimentazione tutte le forme di  falso lavoro autonomo, che sono le nuove frontiere dell’abuso semilegale di rapporti di lavoro dipendente sotto mentite spoglie.
D) Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali
Vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
  • Abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare. Questa norma, che sembrerebbe valorizzare il lavoro femminile, rischia di essere un clamoroso boomerang a sfavore delle famiglie monoreddito, in quanto la detrazione per coniuge a carico viene attribuita oggi indipendentemente dalla presenza di figli e senza soglie di reddito, mentre la previsione del credito a favore delle donne lavoratrici verrebbe erogato solo alle madri di figli minori sotto una certa soglia di reddito. In tal modo tale credito d’imposta si caratterizzerebbe più come un assegno assistenziale rivolto alle sole lavoratrici madri a basso reddito anziché come strumento di promozione dell’occupazione femminile in tutti i campi professionali e lavorativi. Va ricordato inoltre l’allargamento della fascia di lavoratrici, con e senza figli, le quali attualmente percepiscono le detrazioni per il coniuge a carico nel caso abbiano il marito disoccupato, mentre l’introduzione del tax credit le priverebbe di una parte del proprio reddito.
Barbara Pettine (FIOM Cgil – Rete 28 aprile)

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