alla c.a. dell’Ufficio Segreteria e Protocollo
e p.c. alla c.a. del prof. Bruno Marchina, Sindaco
Spett.mo Ufficio Tecnico del Comune di Gussago,
in data 22/04/2010 il Consiglio Comunale di Gussago, con la delibera n° 21, ha adottato il P.G.T. Piano di Governo del Territorio per il Comune di Gussago, ai sensi della L.R. 11/3/2005 n° 12 e successive modifiche e integrazioni.
In data 25/08/2010 il Comune di Gussago ha alienato alla ditta “Società F.lli Arici S.r.l.”, mediante asta pubblica, l’area già di proprietà comunale sita in località Caporalino, come da verbale approvato con la determinazione n° 472 del 06/09/2010.
In data 27/09/2010 il Consiglio Comunale di Gussago, con delibera n° 43, ha in via definitiva approvato il P.G.T. Piano di Governo del Territorio. In quella sede, il Consiglio Comunale di Gussago ha, tra l’altro, respinto l’osservazione n° 70, avanzata in nome e per conto dell’Associazione “Sinistra a Gussago” e inerente appunto l’Ambito di trasformazione n° 2.
L’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano, Piano di Governo del Territorio definitivamente approvato, regola l’urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2, sito in località Caporalino.
In data 18/01/2012 il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Gussago ha assunto la delibera n° 12, con la quale è stato adottato il progetto presentato dalla ditta “Soc. F.lli Arici S.r.l.” relativo all’Ambito di trasformazione n° 2.
In data 21/03/2012 il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Gussago ha assunto la delibera n° 46, con la quale è stato definitivamente approvato il progetto di attuazione dell’Ambito di trasformazione n° 2.
In data 10/05/2013 la ditta “Soc. Arici Investimenti S.r.l.”, soggetto privato operatore dell’Ambito di trasformazione n° 2, al termine di una lunga serie di reiterate richieste, ha avanzato domanda di avvio del procedimento di variante all’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano.
In data 10/06/2013 la Giunta Comunale di Gussago, con delibera n° 124, ha dato avvio al procedimento di variante dell’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del vigente P.G.T., nonché di verifica di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica del progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2.
In data 08/07/2013 il Consiglio Comunale di Gussago, con la delibera n° 41, ha adottato la variante all’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano – P.G.T.
In data 17/07/2013 il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Gussago, dr. arch. Abeni Alessandro, ha dato pubblico avviso (prot. n° 19611/2013) dell’avvenuto deposito degli atti relativi alla variante all’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del vigente P.G.T.
In conseguenza di quanto fin qui rammentato, l’Associazione “Sinistra a Gussago” intende con questa scrittura avanzare le seguenti osservazioni ed opposizioni in merito al programma di attuazione del progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2, come modificato secondo la variante all’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio di Gussago.
Considerato che l’area interessata dal progetto di attuazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 è interamente ricompresa nella fascia tutelata dall’art. 142 comma 1 lett. c D.lgs. n° 42/2004 quale bene paesaggistico ed ambientale;
considerato che l’Ambito in parola è percorso, lungo il margine settentrionale e lungo la metà superiore del margine orientale, dalla fascia di rispetto di dieci metri del torrente La Canale, ai sensi dell’art. 41 Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (cfr. § 6.2.1.1 e fig. 13 a pagg. 46-47 Documento di Sintesi redatto dal dr. ing. Bonfadelli Alberto per conto del committente);
considerato che la porzione centrale del lotto coinvolto dal progetto di urbanizzazione è attraversata in senso longitudinale da un corso d’acqua coperto riportato sulle mappe catastali, proveniente da via Solda e dal Centro Sportivo “Corcione” (cfr. § 6.2.2.1 Documento di Sintesi);
considerato che la lettura della pianta del piano interrato predisposta dal progetto attuativo (cfr. fig. 3 a pag. 32 Documento di Sintesi) pare contraddire, per l’estensione e la posizione della prevista costruzione interrata, l’affermazione contenuta a pag. 54 del medesimo Documento di Sintesi ove è scritto che per il corso d’acqua coperto esistente nel lotto “si è provveduto a mantenere una fascia di rispetto di larghezza superiore a 0,50 metri per ogni lato”, come imposto dall’art. 5 lett. c del vigente Regolamento di Polizia idraulica.
considerato che l’area interessata dal progetto di attuazione dell’Ambito di trasformazione n° 2, proprio per le ragioni sopra addotte, presenta classi di fattibilità geologica di livello 2 (con modeste limitazioni) e di livello 4 (con gravi limitazioni) ed interferisce con vincoli paesistici;
considerato che l’art. 8.1 comma 5 Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., come vigente al momento dell’adozione della variante all’art. 20 N.T.A. del Documento di Piano, individua “quali ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica gli ambiti territoriali aventi grado di fattibilità geologica per le azioni di piano 4 (fattibilità con gravi limitazioni)”;
considerato che la zona circostante la rotonda stradale situata in località Caporalino è stata estesamente allagata in occasione del nubifragio occorso nel maggio 2010;
considerato che dalla Carta idrogeologica e del sistema idrografico pertinente al territorio gussaghese si evince come i terreni facenti parte dell’A.T. n° 2 siano costituiti da depositi fluviali e fluvioglaciali, i quali hanno una elevata permeabilità a causa della porosità, contengono una falda acquifera di discreto interesse e scontano una vulnerabilità mediamente alta delle acque sotterranee;
considerato che le previsioni, illustrate ai punti n° 5.2-8.2-8.3 dell’Allegato al Documento di Sintesi - Mitigazioni ambientali, appaiono generiche e del tutto inadeguate a risolvere le gravi criticità in materia idrogeologica ed idraulica sussistenti nell’area oggetto dell’intervento;
considerato che la rete stradale convergente sulla rotonda posta in località Caporalino è già sufficientemente oberata da un poderoso carico di traffico veicolare (privato e commerciale), ai limiti della congestione soprattutto nelle cosiddette “ore di punta”, con tutte le problematicità che ne conseguono in termini di inquinamento atmosferico ed acustico ed in termini, più generali, di qualità della vita di coloro che risiedono in zona;
tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone che:
1.1) l’Amministrazione Comunale di Gussago revochi l’assenso all’attuazione della proposta progettuale avanzata dal privato operatore “Arici Investimenti S.r.l.”, risolva con esso qualsiasi convenzione urbanistica finora sottoscritta ed, in definitiva, cancelli qualsiasi ipotesi edificatoria ammessa dalle Norme del vigente P.G.T. all’interno dell’Ambito di trasformazione n° 2, imponendo semmai la conservazione a verde pubblico dell’intera area in modo da aumentare la capacità filtrante dei terreni in quella porzione di territorio gussaghese;
1.2) l’Amministrazione Comunale di Gussago imponga alla proprietà dell’Ambito di trasformazione n° 2 di riportare alla luce tanto il tratto di roggia interrata esistente nel lotto quanto il tratto celato del torrente La Canale fino alla rotonda del Caporalino, eliminando le coperture che al momento impediscono ai due corsi d’acqua qualsiasi possibilità di espansione in caso di piena;
1.3) in ogni caso, l’Amministrazione Comunale di Gussago vieti in maniera assoluta la possibilità di realizzare qualsiasi manufatto interrato all’interno dell’Ambito di trasformazione n° 2;
1.4) l’Amministrazione Comunale di Gussago imponga alla proprietà dell’Ambito di trasformazione n° 2 l’installazione lungo via De Gasperi, a proprie spese, di una centralina fissa di rilevamento e monitoraggio dell’inquinamento atmosferico.
Considerato che la variante all’art. 20 N.T.A. D.d.P., adottata il giorno 8 luglio scorso dal Consiglio Comunale di Gussago, stabilisce: a) la cancellazione dagli obiettivi di piano della frase “fra le funzioni previste, una quota specifica potrà essere riservata a locali pubblici connessi al sistema delle associazioni locali e/o della struttura amministrativa comunale”, b) la modifica del quadro delle Destinazioni con l’inserimento di una nuova previsione di 2100 mq di s.l.p. dedicata a residenze in edilizia convenzionata, con possibilità di trasferimento dell’eventuale s.l.p. eccedente, c) una seconda modifica del quadro delle Destinazioni con l’inserimento di una nuova previsione di 2100 mq di s.l.p. dedicata ad esercizi commerciali catalogabili quale media distribuzione di vendita (art. 20.1), d) la cancellazione dagli Indici della riserva di 2000 mq di s.l.p. alla realizzazione di strutture/locali ove ospitare attività di interesse pubblico, e) l’inserimento del concetto di “invarianza idraulica” fra le previsioni di cui all’art. 20.3 punto 2;
considerato che a Gussago già operano tre importanti strutture della media/grande distribuzione, situate, fra l’altro, in prossimità della località Caporalino (centro commerciale “Italmark” in v. Richiedei 59, supermercato “IperSimply” in v.le Italia 5, discount “D più” in v. Pianette 33);
considerato che pure a Gussago il tessuto economico sociale costituito dai negozi di vicinato patisce sempre maggiori sofferenze dovute alla generalizzata situazione di crisi, all’irrigidimento nella concessione del credito da parte degli istituti bancari, all’inasprimento dell’imposizione fiscale tanto statale quanto locale e, soprattutto, alla feroce concorrenza esercitata appunto dalle grandi catene di distribuzione;
considerato che la liberalizzazione dei prezzi di vendita degli alloggi realizzati in edilizia convenzionata, deliberata dal Consiglio Comunale di Gussago in data 29/05/2013, distorce e vanifica gli scopi sociali perseguiti attraverso i programmi di costruzione ed assegnazione di alloggi a condizioni agevolate;
tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago”, qualora non venga accolta l’osservazione n° 1 e, quindi, in via subordinata rispetto a quest’ultima, propone che:
2.1) l’Amministrazione Comunale modifichi la variante all’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano convertendo integralmente la destinazione di 3034,37 mq s.l.p. – secondo il progetto attuale finalizzati ad accogliere un supermarket, un bar e cinque negozi – alla realizzazione di abitazioni in edilizia residenziale convenzionata e/o pubblica;
2.2) l’Amministrazione Comunale elimini la possibilità per l’operatore privato di trasferire in altro sito l’eventuale superficie lorda di pavimento destinata ad edilizia residenziale convenzionata che risultasse eventualmente eccessiva rispetto alle previsioni iniziali;
2.3) l’Amministrazione Comunale escluda esplicitamente l’applicabilità, agli alloggi che saranno realizzati in edilizia convenzionata e/o pubblica all’interno dell’Ambito di trasformazione n° 2, della delibera C.C. Gussago n° 24 del 29/05/2013;
2.4) l’Amministrazione Comunale imponga al privato operatore – ad integrazione del paragrafo “Impianti Tecnologici” (cfr. Documenti di Sintesi pagg. 27-28-29) e del paragrafo “Risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza realizzativa/gestionale” (cfr. § 2 Allegato al Documento di Sintesi - Mitigazioni ambientali) – l’installazione di pannelli fotovoltaici sull’intera superficie delle falde di tetto degli edifici residenziali realizzati nell’Ambito (con esclusione delle falde esposte a nord);
2.5) l’Amministrazione Comunale imponga al privato operatore l’esecuzione di lavori di riasfaltatura, mediante previa fresatura seguita da stesura del manto bituminoso, sull’intera larghezza della carreggiata nei tratti di strada pubblica che saranno interessati dalle opere di scavo necessarie a posare i sottoservizi collegati ai nuovi edifici realizzati nell’Ambito.
Considerato che l’art. 4 Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., come vigente al momento dell’adozione della variante all’art. 20 N.T.A. del Documento di Piano, fissa, nelle aree a destinazione prevalentemente commerciale, al 15% la percentuale del lotto da riservare a verde pubblico (comma 2) ed esclude dal calcolo di tale percentuale i passaggi veicolari e le superfici destinate a parcheggio e/o posto auto, pavimentate e non (comma 5 lett. b-c);
considerato che la superficie totale dell’Ambito di trasformazione in parola ammonta a 13084,22 mq e che, dunque, al verde pubblico dovrebbe essere riservata un’area all’interno del lotto di almeno 1962,63 mq, mentre nel Documento di Sintesi del progetto di variante la superficie totale delle aree a verde pubblico all’interno del lotto ammonta solo a 1818,53 mq (cfr. § 4 a pag. 13 e fig. a pag. 18), non potendosi computare in tale cifra, ai sensi del citato art. 4 comma 5 lett. c N.T.A. del P.d.R., la superficie di parcheggio realizzata con pavimentazione drenante tipo erba-block;
considerato che la porzione interrata del fabbricato da realizzarsi nell’Ambito interferisce con il percorso del vaso sotterraneo proveniente dalla roggia Solda e che, pertanto, dovrà essere eliminata dal progetto attuativo presentato dal privato operatore la previsione di parcheggi pertinenziali interrati di superficie pari a 2118,94 mq (cfr. fig. a pag. 16 Documento di Sintesi);
considerato che il trasferimento a piano terra dei parcheggi pertinenziali renderà insufficiente o addirittura azzererà lo spazio destinato a parcheggio pubblico ipotizzato dal progetto attuale e che tale insufficienza permarrebbe pure qualora la superficie dei parcheggi pertinenziali venisse ridotta a 1736,11 mq (indice minimo richiesto dall’art. 23.4 comma 4 Norme tecniche di attuazione del P.d.R., ai sensi della legge n° 122/1989);
considerato che il soggetto privato operatore del progetto di urbanizzazione si impegna a sottoscrivere, in sede di stipula della convenzione urbanistica, una clausola in base alla quale almeno la metà del personale selezionato per essere impiegato presso la media struttura di vendita sarà composta da cittadini residenti a Gussago, senza ulteriori precisazioni;
tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago”, qualora non vengano accolte né l’osservazione n° 1 né l’osservazione n° 2 e, quindi, in via ulteriormente subordinata rispetto ad esse, propone che:
3.1) l’Amministrazione Comunale reintroduca il limite massimo di 800 mq di s.l.p. per ciascuna unità commerciale e direzionale che dovesse essere realizzata all’interno dell’Ambito di trasformazione n° 2;
3.2) l’Amministrazione Comunale richieda al progettista di definire un riordino degli spazi destinati a parcheggio entro il lotto interessato dal progetto, in conseguenza dell’eliminazione della previsione di spazi interrati di parcheggio;
3.3) l’Amministrazione Comunale imponga al privato operatore la costruzione, a proprie spese, di un ponticello esclusivamente pedonale che colleghi via Bevilacqua ed il Centro Sportivo “Corcione” con l’Ambito in parola, oltrepassando il torrente La Canale;
3.4) in sede di stipulazione della convenzione urbanistica, venga statuito in maniera esplicita l’obbligo, in capo a tutti gli esercizi commerciali che si insedieranno entro l’Ambito (e non solo in capo alla proprietà del supermarket), di assumere almeno due terzi del personale fra i cittadini residenti a Gussago ed, in ogni caso, di assumere almeno i tre quarti di tutto il personale, residente e non residente a Gussago, attraverso contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Confidando in un favorevole accoglimento da parte dei Vostri Spett.mi Uffici delle osservazioni ed opposizioni fin qui illustrate, l’Associazione “Sinistra a Gussago” coglie l’occasione per rivolgerVi distinti saluti.
alla c.a. dell’Ufficio Segreteria e Protocollo
e p.c. alla c.a. del prof. Bruno Marchina, Sindaco
oggetto: integrazioni a osservazioni e opposizioni a variante art. 20 N.T.A. D.d.P.
Spett.mo Ufficio Tecnico del Comune di Gussago,
l’Associazione “Sinistra a Gussago” intende con questo documento integrare la scrittura datata 31/07/2013 avente ad oggetto “presentazione osservazioni e opposizioni a variante art. 20 N.T.A. D.d.P.”, depositata presso lo Spett.mo Comune di Gussago il giorno 01/08/2013.
L’Associazione “Sinistra a Gussago” desidera, in particolare, specificare ulteriormente motivazioni e proposte avanzate mediante l’osservazione n° 1 illustrata nella scrittura sopra indicata, relativa al programma di attuazione del progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2, come modificato dalla variante all’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio di Gussago.
Considerato che l’area facente parte dell’Ambito di trasformazione n° 2 era originariamente di proprietà comunale ed è stata venduta dall’Amministrazione Comunale di Gussago in data 25/08/2010 a seguito dell’espletamento di un’asta pubblica al termine della quale è risultata vincitrice, in quanto unica partecipante alla gara, la Ditta “Soc. F.lli Arici S.r.l.”;
considerato che l’offerta del bene alienato con la suddetta asta pubblica si è svolta sulla base delle previsioni (in materia di volumetrie ammesse, di destinazione urbanistica, di superfici edificabili, eccetera) a quel tempo stabilite dal relativo Programma Integrato d’Intervento “Caporalino” e dalla scheda pertinente l’Ambito di trasformazione n° 2 contenuta nelle Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del P.G.T., adottato in data 22/04/2010 dal Consiglio Comunale di Gussago e successivamente approvato in via definitiva in data 27/09/2010, senza alcuna variazione relativamente a quanto già determinato per l’Ambito di trasformazione n° 2;
considerato che nell’ambito del procedimento per l’organizzazione della suddetta asta pubblica la Giunta Comunale di Gussago, con delibera n° 104 del 12/07/2010, ha approvato l’aggiornamento della perizia di stima redatta dal dr. arch. Pellegrini Roberto dello Studio Pellegrini e Montini (prot. n° 20162 del 9/7/2010) e che tale perizia è stata sviluppata appunto sul presupposto dei riferimenti e delle previsioni urbanistiche di cui sopra, giungendo a fissare un valore dell’area pari ad € 4.941.600 (quattromilioninovecentoquarantunomilaseicento euro);
considerato che le modifiche ora proposte dalla Ditta committente “Arici Investimenti S.r.l.” in variante all’art. 20 Norme tecniche di attuazione del D.d.P. (ed adottate dal Consiglio Comunale il giorno 08/07/2013), incrementando notevolmente il valore dell’area rispetto al valore stabilito dai periti nella vigenza dell’originario art. 20, generano così un ingiusto vantaggio a beneficio della Ditta committente ed a detrimento di tutti quei soggetti i quali, probabilmente, avrebbero partecipato all’asta pubblica svoltasi il 25/08/2010 se avessero potuto prevedere variazioni tanto vantaggiose dei regolamenti urbanistici;
tutto ciò considerato, la scrivente Associazione “Sinistra a Gussago” propone che l’Amministrazione Comunale di Gussago imponga la conservazione a verde pubblico dell’intera area dell’Ambito di trasformazione n° 2 o, tutt’al più, ne consenta la trasformazione in luogo ove allestire orti urbani da assegnare ai cittadini gussaghesi che ne faranno richiesta.
Confidando in un favorevole accoglimento da parte dei Vostri Spett.mi Uffici delle osservazioni ed opposizioni fin qui illustrate, l’Associazione “Sinistra a Gussago” coglie l’occasione per rivolgerVi distinti saluti.
f.to la Presidente dell'Associazione "Sinistra a Gussago"
alla c.a. dell’Ufficio Segreteria e Protocollo
e p.c. alla c.a. del prof. Bruno Marchina, Sindaco
oggetto: opposizione a esclusione procedura V.A.S. su variante art. 20 N.T.A. D.d.P.
Spett.mo Ufficio Tecnico del Comune di Gussago,
nel mese di maggio 2013 lo Studio professionale del Dr. Ing. Bonfadelli Alberto – avente sede a Gussago (Brescia) in via Sale n° 125/E – ha redatto il Documento di Sintesi illustrante il Rapporto preliminare ambientale e lo screening dei potenziali effetti significativi su ambiente, salute e patrimonio culturale relativamente al Piano Attuativo denominato “Caporalino”.
Al citato Documento di Sintesi è stata allegata pure la Relazione descrivente le Mitigazioni Ambientali da realizzare assieme alle opere concernenti il Piano Attuativo “Caporalino”.
Il progetto in parola – di cui è committente la Ditta “Arici Investimenti S.r.l.” – costituisce variante al vigente art. 20 del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gussago, regolante l’Ambito di Trasformazione n° 2 ubicato a Gussago (Brescia) in via Caporalino ang. via Gramsci.
Tale documentazione mira a verificare la possibile esclusione della redazione della V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica in merito al progetto, in forza dell’art. 4 comma 2bis della Legge Regionale n° 12/05.
In data 10/06/2013 la Giunta Comunale di Gussago, con delibera n° 124, ha dato avvio al procedimento di verifica di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica del progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2.
In data 11/07/2013 il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Gussago, dr. arch. Abeni Alessandro, ha dato pubblico avviso (prot. n° 18950/2013) dell’avvenuto deposito del sopra menzionato Documento di Sintesi della variante all’art. 20 N.T.A. del Documento di Piano del vigente P.G.T. di Gussago, informando al contempo circa la possibilità per chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, di presentare suggerimenti e proposte in merito.
In data 22/07/2013 presso il Municipio di Gussago si è svolta la prima riunione della Conferenza di Valutazione ambientale con riferimento alla variante all’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del vigente P.G.T. del Comune di Gussago.
In quella sede tanto l’autorità procedente quanto l’autorità competente hanno dichiarato di condividere nel merito i contenuti della relazione afferente alla verifica del rapporto ambientale oggetto della conferenza stessa.
Al termine della seduta è stata indetta una seconda riunione di carattere decisorio della medesima Conferenza per il giorno 23/08/2013.
Tuttavia, poiché l’art. 2.1 § 2 del D.G.R. Lombardia n° 9/761 del 10/11/2010 - Allegato 1M bis letteralmente stabilisce che, in caso di piani attuativi coinvolgenti piccole aree di livello locale, comunque “la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui art. 12 del D.lgs. [n° 152/2006] e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”;
poiché, tra i criteri per verificare l’effettiva assoggettabilità di piani urbanistici attuativi, il citato decreto legislativo n° 152/2006 individua la sussistenza di rischi per la salute umana o per l’ambiente nonché il valore e la vulnerabilità dell’area interessata dal piano a causa “delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell’utilizzo intensivo del suolo”;
poiché l’area interessata dal progetto di attuazione dell’Ambito di trasformazione n° 2 fa interamente parte della fascia tutelata dall’art. 142 comma 1 lett. c D.lgs. n° 42/2004 quale bene paesaggistico ed ambientale, è percorsa lungo il lato nord e lungo il lato est dal torrente La Canale e dalla fascia di rispetto che su di esso sussiste, è attraversata in senso nord-sud da un corso d’acqua coperto riportato sulle mappe catastali, proveniente da via Solda e dal Centro Sportivo “Corcione”;
poiché l’area in oggetto presenta classi di fattibilità geologica di livello 2 (con modeste limitazioni) e di livello 4 (con gravi limitazioni) ed interferisce con vincoli paesistici;
poiché le zone circostanti la rotonda stradale situata in località Caporalino sono state interessate da ampi allagamenti dovuti al nubifragio avvenuto nel maggio 2010;
poiché l’insediamento nell’area in oggetto di residenze, negozi, bar e di un supermercato andrebbe ad incrementare in maniera notevole il carico veicolare sullo snodo stradale in località Caporalino, già sufficientemente congestionato da una poderosa quantità di passaggi di vetture private e commerciali, con grave disagio per i cittadini che risiedono in zona;
per tutte le sopra esposte ragioni, l’Associazione “Sinistra a Gussago” intende con questa scrittura chiedere ai Vs. Spett.mi Uffici che non venga esclusa, bensì sia dato al più presto corso all’avvio della procedura di V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica riguardante il programma di attuazione del progetto di urbanizzazione dell’Ambito di trasformazione n° 2, come modificato secondo la variante all’art. 20 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio di Gussago.

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