mercoledì 24 giugno 2015

Le nostre osservazioni sulla proposta di consentire il libero mercato dei diritti edificatori

alla c.a. dell’Ufficio Segreteria e Protocollo
alla c.a. dell’Ufficio Tecnico,
e p.c. alla c.a. del Prof. Bruno Marchina, Sindaco
Comune di Gussago (Brescia)


oggetto: presentazione osservazioni su variante N.T.A. del P.d.R. del P.G.T. finalizzata a disciplina trasferimento diritti edificatori

Spett.mo Comune di Gussago,

considerato che

il Comune di Gussago è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27/9/2010 e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 04/05/2011;
la Giunta Comunale di Gussago con deliberazione n. 57 del 30/03/2015 ha avviato il procedimento di variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T. al fine di disciplinare il trasferimento dei diritti edificatori;
la Commissione Consiliare Lavori pubblici, Urbanistica, Ecologia e qualità della vita nella seduta del 27 marzo 2015 si è occupata di valutare i contenuti della variante in oggetto;
il Consiglio Comunale di Gussago ha adottato, mediante la delibera n. 12 del 10/04/2015, la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T. finalizzata alla disciplina del trasferimento dei diritti edificatori costituita dal nuovo art. 49;
in data 22/04/2015 il Responsabile Edilizia privata ed Urbanistica del Comune di Gussago, Egr. Dr. Ing. Maurizio Ventura, ha dato pubblico avviso del deposito della documentazione relativa alla suddetta variante (prot. n° 11953 U.T.);

visto che

dall’intervento esposto dall’Ill. Sig. Sindaco del Comune di Gussago, prof. Bruno Marchina, nel corso della seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 10 aprile u.s., si evince come la variante alle N.T.A. in questione, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale gussaghese, dovrebbe perseguire pure l’obiettivo “di cercare di smuovere un mercato delle costruzioni … che in modo particolare sta soffrendo da anni di una crisi … sotto gli occhi di tutti”;

tutto quanto sopra considerato e visto l’Associazione “Sinistra a Gussago” intende con questa scrittura avanzare le seguenti osservazioni in merito alla variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T. di Gussago di cui all’oggetto.
In linea generale il testo del nuovo art. 49 delle N.T.A. del P.d.R., contemplando al punto n. 4 del secondo capoverso la possibilità di operare, all’interno dell’area che riceva i diritti edificatori trasferiti, un incremento volumetrico non superiore al 20% rispetto agli indici di zona, comporta immediatamente un automatico incremento potenziale pari ad un quinto della volumetria complessiva totale già attualmente assentita sul territorio comunale dagli strumenti urbanistici vigenti. Ciò, a parere di chi scrive, apporterà in modo inevitabile (come già dimostrato dalle altre varianti finora introdotte dall’Amministrazione comunale) un elemento di sconvolgimento ulteriore al quadro programmatorio generale in materia urbanistica che dovrebbe invece essere stabilito in maniera rigida e chiara una volta per tutte dal Piano di Governo del Territorio, approvato meno di cinque anni fa con notevole dispendio di risorse.
Inoltre, l’incremento del 20% negli indici volumetrici non può non provocare, rispetto alle previsioni urbanistiche inizialmente fissate dal vigente P.G.T. e sue successive modifiche, pure un incremento del carico antropico insistente sull’ambiente, sul patrimonio infrastrutturale, sulla disponibilità di servizi esistenti a Gussago, con conseguente necessità di provvedere in seguito ad un adeguamento, a spese dell’intera collettività, di quanto necessario per rispondere ai bisogni espressi dalle persone che si insedieranno nel territorio comunale a seguito di questa variante. Non pare sufficiente a superare tale minaccia, la scarna previsione stabilita dal punto 5 del secondo capoverso la quale, per altro, fa riferimento soltanto alle opere di urbanizzazione primaria e rende meramente eventuale il convenzionamento.
Di conseguenza l’Associazione “Sinistra a Gussago” reputa che il vantaggio, soltanto eventuale d’altronde, conseguito dal settore edilizio grazie alla variante in discussione non sia sufficiente a compensare le gravi alterazioni ed i gravi squilibri che saranno certamente indotti all’assetto urbanistico di Gussago dall’ammissione di un aumento volumetrico nelle aree destinatarie dei diritti edificatori trasferiti. Pertanto si chiede la cancellazione di questa previsione.
Ferma restando la contrarietà della scrivente Associazione alla variante proposta, è in ogni caso opportuno aggiungere che la disposizione dell’art. 49 N.T.A. del P.d.R. in argomento sembra presentare alcuni margini di incertezza.
In particolare, essa non indica per quanto tempo persista sui cosiddetti “fondi sorgente” il vincolo di inedificabilità totale o parziale conseguente al trasferimento di tutti o di parte dei diritti edificatori alienati. In altre parole, pur dovendo iscriversi nell’atto di trasferimento il detto vincolo di inedificabilità, la variante qui in discussione potrà impedire a strumenti urbanistici futuri di riconoscere nuovamente a quegli stessi “fondi sorgente” i medesimi indici edificatori già oggetto di alienazione?
Inoltre, la formulazione dell’art. 49, leggibile al quartultimo capoverso in tema di trasferimento in forma parziale ai c.d. “fondi riceventi” dei volumi o della superficie lorda di pavimento assegnata dal P.G.T. ai c.d. “fondi sorgente”, dovrebbe esplicitamente precisare che la misura del vincolo di inedificabilità residua su ciascun fondo sorgente dovrà corrispondere alla misura dei diritti edificatori trasferiti sui rispettivi fondi riceventi.
Analogamente, il punto 1 seconda alinea del secondo capoverso dell’art. 49, includendo la possibilità che i diritti edificatori possano essere trasferiti ad aree aventi classi di sensibilità paesistica e/o fattibilità geologica (come definite dal P.G.T.) anche identiche – e non soltanto inferiori – a quelle possedute dai “fondi sorgente”, non è ritenuto funzionale alla salvaguardia delle zone più delicate e preziose sotto l’aspetto paesaggistico e/o l’aspetto della fragilità idrogeologica, dovendo l’Amministrazione comunale agire semmai per incentivare la cancellazione integrale di qualsiasi previsione edificatoria in tutte le aree ricomprese nelle classi più elevate di sensibilità paesistica e/o fattibilità geologica.
Infine, l’Associazione “Sinistra a Gussago” si permette di evidenziare un rischio sotteso all’applicazione della variante in discussione circa gli effetti fiscali che essa potrà produrre in capo ai titolari dei diritti edificatori oggetto di trasferimento: sussiste la possibilità, a nostro parere, che costoro, a seguito dell’imposizione dell’inedificabilità totale o parziale quale conseguenza dell’alienazione in forza dell’art. 49, richiedano alle autorità comunali la restituzione delle imposte locali versate fino al momento del trasferimento di detti diritti edificatori per il possesso di un’area in precedenza considerata fabbricabile e, dopo il trasferimento, spogliata della caratteristica dell’edificabilità.
Confidando in un favorevole accoglimento da parte dei Vostri Spett.mi Uffici delle osservazioni e proposte fin qui illustrate, l’Associazione “Sinistra a Gussago” coglie l’occasione per rivolgerVi distinti saluti.

f.to la Presidente dell'Associazione "Sinistra a Gussago"

Nessun commento: