domenica 14 maggio 2017
La difesa non è sempre legittima
Comunicato Stampa di OPAL Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere:
Legittima difesa e armi: necessario rivedere le norme che regolamentano il porto d’armi e un censimento sulle armi
Nei prossimi giorni in Parlamento si discuteranno alcune proposte di modifica delle normative attinenti alla legittima difesa. Al riguardo, l’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL) ritiene che, mentre possono essere comprensibili alcuni correttivi per modificare quelle norme che rischiano di penalizzare ingiustamente la persona che subisce un’aggressione, non è in alcun modo ammissibile l’assunto secondo cui “la difesa è sempre legittima”: per essere legittima la difesa deve, infatti, sempre rispondere alle condizioni, previste nel nostro ordinamento, della necessità di difendere se stessi o altri (e quindi come extrema ratio), di attualità o inevitabilità del pericolo (il pericolo deve essere reale ed effettivo e non solo ipotetico, presunto o possibile) e di proporzionalità tra difesa e offesa.
Inoltre, OPAL ribadisce che la potestà punitiva appartiene esclusivamente allo Stato che deve garantire le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della collettività anche al fine di prevenire forme di “giustizia privata”.
L’Osservatorio OPAL evidenzia soprattutto la necessità di rivedere le norme che regolamentano la detenzione e il porto d’armi. Contrariamente al diffuso luogo comune, la legislazione italiana è di fatto sostanzialmente permissiva in materia di detenzione di armi: oggi, a qualunque cittadino incensurato, esente da malattie nervose e psichiche, non alcolista o tossicomane, è generalmente consentito di possedere una o più armi, finanche un numero illimitato di fucili da caccia.
In questo contesto, come mostrano anche i casi di cronaca recente che OPAL sta raccogliendo in uno specifico database, sono numerosi gli omicidi, i femminicidi, i tentati omicidi, i suicidi e i reati compiuti da persone che detengono legalmente le armi. Se nessuna legge può evitare il compiersi di atti criminosi o autolesionistici, una maggior attenzione riguardo alle effettive necessità di disporre di un’arma e controlli più accurati sui detentori delle medesime possono contribuire a prevenire che ne venga fatto un uso irresponsabile e illecito.
Diverse inchieste giornalistiche hanno inoltre evidenziato come, per cercare di superare le restrizioni poste dalle norme sul “porto d’armi per difesa personale”, negli ultimi anni sempre più persone abbiano fatto ricorso alle licenze per “uso sportivo” e per “attività venatorie”: queste due licenze, e soprattutto quella per uso sportivo, stanno così diventando una modalità per poter detenere un’arma per scopi di difesa personale, della propria abitazione o esercizio commerciale.
Infine, anche in considerazione della potenziale pericolosità rappresentata dalla diffusione delle armi, l’Osservatorio OPAL ritiene indispensabile che vengano disposti adeguati controlli sulla disponibilità delle medesime. In proposito OPAL rileva che, sebbene le armi debbano essere tutte denunciate alle autorità competenti, attualmente non si dispone di dati precisi ed ufficiali sulle armi legalmente detenute nel nostro paese: la revisione delle normative sul porto d’armi potrebbe quindi rappresentare anche l’occasione per un effettivo censimento delle armi regolarmente detenute in Italia.
L’Osservatorio OPAL sottopone pertanto all’attenzione delle rappresentanze politiche le seguenti indicazioni per migliorare le normative vigenti riguardo all’accesso e alla detenzione di armi.
1) Motivare la necessità di acquisto e detenzione di un’arma
Ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge, escluse quelle per collezione, deve essere adeguatamente motivato specificando la necessità di detenere l’arma. Il rilascio di ogni tipo di permesso rimanga a discrezione delle autorità competenti.
2) Definire la tipologia e limitare il numero di armi e munizioni detenibili
La legge definisca con precisione il tipo di armi e munizioni che possono essere detenute per la difesa in ambito abitativo o di un esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale: a tal fine si preveda soprattutto l’utilizzo di armi e munizioni di tipo non letale, si mantenga a 3 il numero massimo di armi comuni detenibili e si limiti a 50 il numero massimo di cartucce per pistola o rivoltella (oggi è di 200 munizioni). Si mantenga a 6 il numero massimo di armi sportive detenibili con licenza per uso sportivo: per questa licenza non sia permessa la detenzione privata di munizioni, ma ne sia previsto l’acquisto presso i poligoni e le strutture sportive autorizzate. Si limiti a 10 il numero massimo di armi da caccia detenibili con licenza per attività venatorie e si limiti a 1.000 il numero di cartucce sia spezzate sia a palla (oggi è di 1.500). Come già avviene, qualora si superino le quantità massime consentite, le munizioni in eccesso possano essere detenute soltanto con licenza rilasciata dalla Prefettura. Le licenze possano essere cumulabili, previo accertamento delle condizioni previste per legge, ma si consenta ai titolari di tutte le licenze di detenere un numero massimo di 10 armi delle tipologie sopra descritte. In caso di violazioni, siano previste precise sanzioni.
3) Obbligo di stipulare una assicurazione di responsabilità civile verso terzi
Si introduca l’obbligo per i detentori di armi comuni da sparo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, così come prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile. L’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione venga attestato da apposito certificato rilasciato dall’agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell’arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio e la rata del premio.
4) Obbligo di comunicazione ai conviventi maggiorenni
Si attui, con apposito regolamento rendendola verificabile da parte delle autorità competenti, la norma già prevista dal Decreto Legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010 che prevede che il “nulla osta” all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione a qualsiasi titolo della disponibilità di un’arma debbano essere comunicati da parte dell’interessato ai conviventi maggiorenni anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio.
5) La certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica
Per ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, venga richiesto un certificato comprovante l’idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi. Tale certificato, emesso dall’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, venga rilasciato solo a seguito di appropriati esami clinici comprovanti, soprattutto, che il richiedente non fa uso di sostanze stupefacenti e non, come avviene attualmente, per mezzo di una semplice autocertificazione controfirmata dal medico curante. La verifica dei requisiti venga affidata ad un collegio medico costituito presso l’A.S.L., composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Tale certificazione sia da ottenersi anche al momento del rinnovo della licenza. Si istituisca un’anagrafe informatizzata dei detentori di armi, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla base dei dati trasmessi dalle A.S.L.. Venga inoltre attivato uno strumento di comunicazione tra medico curante, A.S.L. e autorità competenti in grado di far acquisire in modo tempestivo a quest’ultime informazioni su eventuali mutamenti dello stato di salute psico-fisica del detentore di armi che possono essere rilevanti ai fini della sospensione o della revoca della licenza.
6) Esame teorico e pratico di idoneità al maneggio delle armi
Per ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, venga presentato un attestato, rilasciato dopo il superamento di un apposito esame teorico e pratico comprovante la conoscenza della legislazione e l’idoneità al maneggio delle armi. L’esame teorico preveda degli specifici test di conoscenza della legislazione vigente sull’utilizzo delle armi, la legittima difesa, la pulizia, la custodia e il maneggio delle armi. L’esame pratico, da conseguirsi presso i poligoni di tiro autorizzati, preveda specifici test atti a valutare la capacità di utilizzo delle armi in diversi ambienti e situazioni (al chiuso, all’aperto, al buio e con la luce, ecc.).
7) Frequenza annuale al poligono di tiro
Ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, preveda l’obbligo di frequentare ogni un anno, presso i poligoni di tiro autorizzati, un numero congruo di sessioni di esercizio dell’utilizzo dell’arma. I poligoni di tiro rilasceranno un certificato comprovante la frequenza.
8) Rinnovo della licenza
Per la licenza di “porto d’armi per difesa personale” sia mantenuto il rinnovo annuale, nei cinque anni di validità del libretto. Per il rilascio del “nulla osta” alla detenzione di armi si preveda un rinnovo ogni tre anni. Per la licenza per “uso sportivo”, il rinnovo sia modificato dagli attuali sei anni a tre anni. Per la licenza per “uso venatorio”, il rinnovo sia modificato dagli attuali sei anni a tre anni.
9) Detenzione delle armi per uso sportivo
Si valuti la possibilità che le armi ad uso sportivo, ed in particolare quelle dotabili di caricatori amovibili di capacità superiore a 5 colpi per le carabine e 15 colpi per le pistole, siano custodite esclusivamente presso adeguate strutture del Tiro a segno nazionale o delle associazioni di tiro iscritte ad una federazione sportiva affiliata al CONI. Si prevedano
misure atte a incentivare che le armi sportive siano detenute presso le suddette strutture.
10)Effettuare un censimento sulle armi
Si stabiliscano le modalità per effettuare un censimento sulle armi, anche offrendo una sanatoria a chi fino a quel momento le abbia detenute senza darne notifica alle autorità competenti. Le armi acquisite in via ereditaria o già in possesso di persone che, secondo il giudizio delle autorità, non dispongano più dei requisiti per la loro legittima detenzione possono essere detenute dai proprietari solo prive di munizionamento: ai proprietari di queste armi venga consentito, entro un determinato periodo, di utilizzare presso un poligono di tiro le munizioni di cui dispongono o di consegnarle a titolo gratuito alle autorità competenti.
Legittima difesa e armi: necessario rivedere le norme che regolamentano il porto d’armi e un censimento sulle armi
Nei prossimi giorni in Parlamento si discuteranno alcune proposte di modifica delle normative attinenti alla legittima difesa. Al riguardo, l’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL) ritiene che, mentre possono essere comprensibili alcuni correttivi per modificare quelle norme che rischiano di penalizzare ingiustamente la persona che subisce un’aggressione, non è in alcun modo ammissibile l’assunto secondo cui “la difesa è sempre legittima”: per essere legittima la difesa deve, infatti, sempre rispondere alle condizioni, previste nel nostro ordinamento, della necessità di difendere se stessi o altri (e quindi come extrema ratio), di attualità o inevitabilità del pericolo (il pericolo deve essere reale ed effettivo e non solo ipotetico, presunto o possibile) e di proporzionalità tra difesa e offesa.
Inoltre, OPAL ribadisce che la potestà punitiva appartiene esclusivamente allo Stato che deve garantire le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della collettività anche al fine di prevenire forme di “giustizia privata”.
L’Osservatorio OPAL evidenzia soprattutto la necessità di rivedere le norme che regolamentano la detenzione e il porto d’armi. Contrariamente al diffuso luogo comune, la legislazione italiana è di fatto sostanzialmente permissiva in materia di detenzione di armi: oggi, a qualunque cittadino incensurato, esente da malattie nervose e psichiche, non alcolista o tossicomane, è generalmente consentito di possedere una o più armi, finanche un numero illimitato di fucili da caccia.
In questo contesto, come mostrano anche i casi di cronaca recente che OPAL sta raccogliendo in uno specifico database, sono numerosi gli omicidi, i femminicidi, i tentati omicidi, i suicidi e i reati compiuti da persone che detengono legalmente le armi. Se nessuna legge può evitare il compiersi di atti criminosi o autolesionistici, una maggior attenzione riguardo alle effettive necessità di disporre di un’arma e controlli più accurati sui detentori delle medesime possono contribuire a prevenire che ne venga fatto un uso irresponsabile e illecito.
Diverse inchieste giornalistiche hanno inoltre evidenziato come, per cercare di superare le restrizioni poste dalle norme sul “porto d’armi per difesa personale”, negli ultimi anni sempre più persone abbiano fatto ricorso alle licenze per “uso sportivo” e per “attività venatorie”: queste due licenze, e soprattutto quella per uso sportivo, stanno così diventando una modalità per poter detenere un’arma per scopi di difesa personale, della propria abitazione o esercizio commerciale.
Infine, anche in considerazione della potenziale pericolosità rappresentata dalla diffusione delle armi, l’Osservatorio OPAL ritiene indispensabile che vengano disposti adeguati controlli sulla disponibilità delle medesime. In proposito OPAL rileva che, sebbene le armi debbano essere tutte denunciate alle autorità competenti, attualmente non si dispone di dati precisi ed ufficiali sulle armi legalmente detenute nel nostro paese: la revisione delle normative sul porto d’armi potrebbe quindi rappresentare anche l’occasione per un effettivo censimento delle armi regolarmente detenute in Italia.
L’Osservatorio OPAL sottopone pertanto all’attenzione delle rappresentanze politiche le seguenti indicazioni per migliorare le normative vigenti riguardo all’accesso e alla detenzione di armi.
1) Motivare la necessità di acquisto e detenzione di un’arma
Ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge, escluse quelle per collezione, deve essere adeguatamente motivato specificando la necessità di detenere l’arma. Il rilascio di ogni tipo di permesso rimanga a discrezione delle autorità competenti.
2) Definire la tipologia e limitare il numero di armi e munizioni detenibili
La legge definisca con precisione il tipo di armi e munizioni che possono essere detenute per la difesa in ambito abitativo o di un esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale: a tal fine si preveda soprattutto l’utilizzo di armi e munizioni di tipo non letale, si mantenga a 3 il numero massimo di armi comuni detenibili e si limiti a 50 il numero massimo di cartucce per pistola o rivoltella (oggi è di 200 munizioni). Si mantenga a 6 il numero massimo di armi sportive detenibili con licenza per uso sportivo: per questa licenza non sia permessa la detenzione privata di munizioni, ma ne sia previsto l’acquisto presso i poligoni e le strutture sportive autorizzate. Si limiti a 10 il numero massimo di armi da caccia detenibili con licenza per attività venatorie e si limiti a 1.000 il numero di cartucce sia spezzate sia a palla (oggi è di 1.500). Come già avviene, qualora si superino le quantità massime consentite, le munizioni in eccesso possano essere detenute soltanto con licenza rilasciata dalla Prefettura. Le licenze possano essere cumulabili, previo accertamento delle condizioni previste per legge, ma si consenta ai titolari di tutte le licenze di detenere un numero massimo di 10 armi delle tipologie sopra descritte. In caso di violazioni, siano previste precise sanzioni.
3) Obbligo di stipulare una assicurazione di responsabilità civile verso terzi
Si introduca l’obbligo per i detentori di armi comuni da sparo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, così come prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile. L’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione venga attestato da apposito certificato rilasciato dall’agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell’arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio e la rata del premio.
4) Obbligo di comunicazione ai conviventi maggiorenni
Si attui, con apposito regolamento rendendola verificabile da parte delle autorità competenti, la norma già prevista dal Decreto Legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010 che prevede che il “nulla osta” all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione a qualsiasi titolo della disponibilità di un’arma debbano essere comunicati da parte dell’interessato ai conviventi maggiorenni anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio.
5) La certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica
Per ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, venga richiesto un certificato comprovante l’idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi. Tale certificato, emesso dall’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, venga rilasciato solo a seguito di appropriati esami clinici comprovanti, soprattutto, che il richiedente non fa uso di sostanze stupefacenti e non, come avviene attualmente, per mezzo di una semplice autocertificazione controfirmata dal medico curante. La verifica dei requisiti venga affidata ad un collegio medico costituito presso l’A.S.L., composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Tale certificazione sia da ottenersi anche al momento del rinnovo della licenza. Si istituisca un’anagrafe informatizzata dei detentori di armi, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla base dei dati trasmessi dalle A.S.L.. Venga inoltre attivato uno strumento di comunicazione tra medico curante, A.S.L. e autorità competenti in grado di far acquisire in modo tempestivo a quest’ultime informazioni su eventuali mutamenti dello stato di salute psico-fisica del detentore di armi che possono essere rilevanti ai fini della sospensione o della revoca della licenza.
6) Esame teorico e pratico di idoneità al maneggio delle armi
Per ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, venga presentato un attestato, rilasciato dopo il superamento di un apposito esame teorico e pratico comprovante la conoscenza della legislazione e l’idoneità al maneggio delle armi. L’esame teorico preveda degli specifici test di conoscenza della legislazione vigente sull’utilizzo delle armi, la legittima difesa, la pulizia, la custodia e il maneggio delle armi. L’esame pratico, da conseguirsi presso i poligoni di tiro autorizzati, preveda specifici test atti a valutare la capacità di utilizzo delle armi in diversi ambienti e situazioni (al chiuso, all’aperto, al buio e con la luce, ecc.).
7) Frequenza annuale al poligono di tiro
Ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, preveda l’obbligo di frequentare ogni un anno, presso i poligoni di tiro autorizzati, un numero congruo di sessioni di esercizio dell’utilizzo dell’arma. I poligoni di tiro rilasceranno un certificato comprovante la frequenza.
8) Rinnovo della licenza
Per la licenza di “porto d’armi per difesa personale” sia mantenuto il rinnovo annuale, nei cinque anni di validità del libretto. Per il rilascio del “nulla osta” alla detenzione di armi si preveda un rinnovo ogni tre anni. Per la licenza per “uso sportivo”, il rinnovo sia modificato dagli attuali sei anni a tre anni. Per la licenza per “uso venatorio”, il rinnovo sia modificato dagli attuali sei anni a tre anni.
9) Detenzione delle armi per uso sportivo
Si valuti la possibilità che le armi ad uso sportivo, ed in particolare quelle dotabili di caricatori amovibili di capacità superiore a 5 colpi per le carabine e 15 colpi per le pistole, siano custodite esclusivamente presso adeguate strutture del Tiro a segno nazionale o delle associazioni di tiro iscritte ad una federazione sportiva affiliata al CONI. Si prevedano
misure atte a incentivare che le armi sportive siano detenute presso le suddette strutture.
10)Effettuare un censimento sulle armi
Si stabiliscano le modalità per effettuare un censimento sulle armi, anche offrendo una sanatoria a chi fino a quel momento le abbia detenute senza darne notifica alle autorità competenti. Le armi acquisite in via ereditaria o già in possesso di persone che, secondo il giudizio delle autorità, non dispongano più dei requisiti per la loro legittima detenzione possono essere detenute dai proprietari solo prive di munizionamento: ai proprietari di queste armi venga consentito, entro un determinato periodo, di utilizzare presso un poligono di tiro le munizioni di cui dispongono o di consegnarle a titolo gratuito alle autorità competenti.
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